La proroga delle opzioni per tutti i bonus edilizi

I proprietari di casa possono tirare un sospiro di sollievo perché l’ultima bozza di disegno di Legge di Bilancio 2022 prevede la proroga delle opzioni per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito non soltanto per gli interventi relativi al Superbonus ma anche per i c.d. “bonus tradizionali”.

Il nuovo comma 2 dell’art. 9 del ddl di Bilancio che dovrebbe essere bollinato e inviato alle Camere entro la settimana, infatti:

  • dispone testualmente la proroga sino al 31 dicembre 2024 dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per gli interventi previsti dal comma 1 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ossia proprio i “bonus edilizi tradizionali”;
  • posticipa al contempo, sino al 31 dicembre 2025, la possibilità di avvalersi delle opzioni in esame per gli interventi menzionati dal comma 7-bis del medesimo art. 121, relativi al Superbonus al 110%.

Pur trattandosi ancora di anticipazioni, suscettibili di correzioni dell’ultima ora, le modifiche dovrebbero rispecchiare l’assetto definitivo che verrà sottoposto al Parlamento per l’approvazione, confermando quindi una presa di coscienza da parte del Governo circa il rischio di depotenziare l’ambito applicativo delle agevolazioni casa, qualora fosse venuta meno per i proprietari la possibilità di finanziare i lavori con la detrazione spettante.

Operativamente, la proroga riguarda tutte le detrazioni edilizie “ordinarie”, tra cui in particolare:

  • la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR al 50%, con limite di spesa pari a 96.000 euro;
  • l’ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, sia con rifermento alle detrazioni al 50-65-70-75% che per il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
  • il sismabonus (ivi incluso il sismabonus acquisti) al 50-70-75-80-85% previsto dall’art. 16, D.L. n. 63/2013;
  • il bonus facciate di cui all’art. 1, commi 219223 della Legge n. 160/2019, ossia la detrazione d’imposta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Per tali ultimi interventi, tuttavia, si ricorda che il ddl di Bilancio prevede una proroga breve, di un anno soltanto e con riduzione dell’aliquota dal 90 al 60% con riferimento alle spese sostenute nel 2022.

 

Visto di conformità e controlli preventivi

Se da un lato le maglie delle agevolazioni edilizie si fanno decisamente più larghe con l’arrivo della tanto attesa proroga delle opzioni, dall’altro, come per altro anticipato in un precedente intervento (si veda “Manovra 2022, proroga del Superbonus 110% con scadenze differenziate”), il Governo corre subito ai ripari dal rischio truffe inasprendo le procedure necessarie per godere dei benefici fiscali.

Nell’ambito del Consiglio dei Ministri n. 46 di mercoledì 10 novembre è stato infatti approvato un  Decreto Legge , pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con il numero 157, volto ad evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi mediante l’estensione del visto di conformità:

  • alle ipotesi in cui la detrazione venga riportata in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • ai casi di cessione del credito o sconto sul corrispettivo relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%;
  • i tecnici abilitati sono inoltre tenuti ad asseverare la congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edilizi.

Come prevedibile, quindi, l’iniziale “sfiducia” verso meccanismi di fruizione immediata ed automatica delle agevolazioni fiscali viene superata soltanto dietro l’introduzione di un meccanismo di salvaguardia idoneo, come in effetti è quello dell’estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, strumento utile a supplire almeno parzialmente all’impossibilità di adeguati controlli preventivi.

Sempre con l’obiettivo di impedire ex ante un indebito utilizzo degli incentivi, viene poi introdotta la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentino particolari profili di rischio, individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, a incongruenze o irregolarità dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto a quelli presenti in Anagrafe tributaria.

Modalità e termini per l’attuazione dei controlli saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Con l’ultimo aggiornamento delle FAQ presenti nel proprio sito istituzionale avvenuto lunedì 22 novembre l’Agenzia delle Entrate corre quindi ai ripari, intervenendo a chiarire tali dubbi e dando nuova linfa al sistema di “monetizzazione” indiretta delle agevolazioni fiscali.

Secondo una rigida interpretazione letterale della norma sopra citata, in precedenza avvalorata da parte della stampa specializzata, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito avrebbero dovuto applicarsi, in via di principio, a tutte le comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021), indipendentemente dal momento di effettivo sostenimento della spesa.

Come la classica eccezione alla regola, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano:
• ricevuto le fatture da parte di un fornitore,
• assolto i relativi pagamenti a loro carico,
• esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, oppure per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione,
anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto “Antifrode”, pur non avendo provveduto entro il medesimo termine ad inviare la comunicazione telematica all’Agenzia.

In altri termini, l’obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione alle Entrate e dell’asseverazione non operano con riferimento alle spese fatturate e pagate anteriormente al 12 novembre 2021, pur se comunicate successivamente.

Al fine di consentire la trasmissione delle predette comunicazioni l’Amministrazione finanziaria anticipa poi l’opportuno aggiornamento delle procedure telematiche e delle specifiche tecniche che verrà realizzato entro il prossimo 26 novembre.

Con riferimento alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento va da sé, anche senza bisogno di chiarimenti, che le stesse non siano interessate alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’art. 121 D.L. n. 34/2020. I relativi crediti potranno quindi essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021.

 

Superbonus e visto di conformità: quando è obbligatorio per l’invio del dichiarativo?

La stretta operata dal Decreto “Antifrode” ha riguardato da vicino anche l’ambito applicativo del Superbonus al 110%. Con riferimento alla maxi detrazione l’obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso:

  • non solo all’ipotesi già prevista di opzione per l’utilizzo indiretto del bonus ex art. 121 D.L. n. 34/2020,
  • ma anche qualora si intenda riportare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente (nuovo comma 11 dell’art. 119 del Decreto “Rilancio”).

Analogamente a quanto sopra evidenziato per i bonus edilizi “tradizionali” diversi dal Superbonus, anche qui secondo una stretta interpretazione del testo normativo l’apposizione del visto di conformità avrebbe dovuto trovare applicazione a tutte le dichiarazioni inviate dopo il 12 novembre, incluse quelle relative al 2020 di prossima scadenza, con la sola eccezione dei modelli 730 trasmessi:
• direttamente dal contribuente,
• oppure tramite il sostituto fiscale che presta assistenza fiscale.

In senso sorprendentemente opposto la risposta dell’Agenzia, in vero non particolarmente chiara, la quale precisa che, fatte salve le sopracitate casistiche di esenzione, “il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Pericolo scampato dunque per le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020 che dovranno essere trasmesse nei prossimi giorni: stando al contenuto della FAQ, infatti, l’apposizione del visto di conformità dovrebbe riguardare solo la documentazione che dà diritto al Superbonus e non anche la relativa dichiarazione.

Sul piano operativo parrebbe inoltre che lo stesso possa essere rilasciato dal professionista abilitato in carta semplice posto che, prosegue l’Agenzia, “il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione”.

Resta ovviamente fermo l’obbligo di richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione negli altri casi normativamente previsti (ad esempio, in caso di utilizzo in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui), onere che assorbe in questo caso anche l’obbligo incidentale di cui al nuovo comma 11 dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, salvo la necessità di procedere ad un maggior grado di approfondimento e indagine nei confronti del cliente in ragione dei nuovi profili di responsabilità introdotti dall’art. 2 del D.L. n. 157/2021, procedendo con un adeguato approccio al rischio.

necessiti del visto di conformita'?
contattaci ora!

STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Via Giulio e Corrado Venini n. 18

20127 Milano (Mi)

Tel . 02.66985309

IORIO ASSOCIATI SRL

Via Giulio e Corrado Venini 18

20127 Milano (Mi)

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. MI 07231080966

Tel. 02.66985309

Dottori Commercialisti a Milano

Tel. 02.66985309

Newsletter