TASSO INTERESSE LEGALE
Con il D.M. 11.12.2015, pubblicato sulla G.U. n. 291/2014, il tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284, cod. civ. è stato ridotto dall’0,5% allo 0,2% in ragione d’anno. Il nuovo tasso interesse legale trova applicazione dall’1.1.2016. La variazione del tasso interesse legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamole di seguito.
Ravvedimento operoso
La riduzione del tasso interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è quindi pari:
- al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;
- allo 0,2%, dall’1 gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.
Esempio | tasso interesse legale |
La società Alfa deve ravvedere l’omesso versamento del secondo acconto Ires scaduto il 30 novembre 2015, che verrà effettuato il 15 febbraio 2016, comporta l’applicazione del tasso legale: dell’0,5%, per il periodo 1 dicembre 2015 – 31dicembre.2015 e dello 0,2%, per il periodo 1 gennaio 2016 – 15 febbraio 2016 |
Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione ad istituti deflattivi del contenzioso
La riduzione allo 0,2% del tasso interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata);
- adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale);
- accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione);
- acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).
N.B. | Occorre ricordare che con l’introduzione delle nuove disposizioni in tema di ravvedimento operoso ad opera della L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), viene prevista a partire dal 1° gennaio 2016 l’abrogazione delle norme riguardanti l’adesione al pvc, l’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e l’acquiescenza “rafforzata”. Per il solo 2015, tuttavia, la richiamata L. 190/2014 concede una doppia strada ai contribuenti che vogliono beneficiare degli istituti deflattivi del contenzioso, concedendo loro la possibilità di ricorrere indifferentemente ai due strumenti in base a convenienza purchè gli atti (inviti e pvc) siano notificati entro il 31 dicembre 2015. |
In relazione all’accertamento con adesione, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/2011 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2015 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dell’0,5% in vigore nel 2015, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati. |
Misura del tasso interesse legale non computati per iscritto
La misura dello 0,2% del tasso interesse legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni
La riduzione del tasso legale allo 0,2% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, L. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
Con successivo D.M. saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale anche i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.
La variazione del tasso interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso interesse legale, quindi all’0.2% dall’1 gennaio 2016, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.