Salvo proroghe dell’ultimo momento, come avvenuto per lo scorso anno, c’è tempo fino al 31 gennaio per effettuare l’invio dei dati di spesa sanitaria al S.T.S. ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione Irpef delle spese sanitarie del contribuente. In particolare, come specificato nelle F.A.Q. del S.T.S. vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA. 
I dati di spesa devono essere trasmesse tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. 

Normativa – L’art.3 comma 3del D.lgs. 175/2014 dispone che ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei Redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria. 

I soggetti obbligati – In prima battuta, sono tenuti all’invio dei dati: 

Sono, inoltre, tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria: i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state definite le specifiche tecniche di riferimento e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. 
A partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria, con le medesime modalità anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (Legge n°208/2015-vedi Decreto attuativo 2 agosto 2016) nonché dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (autorizzazione art. 70, comma 2 del Decreto Legislativo n. 193 del 2006). 

Successivamente con il Decreto MEF datato 1° dicembre 2016 l’obbligo di invio dei dati di spesa sanitaria è stato disposto per ulteriori soggetti se dotati di partita Iva e non nello svolgimento dell’attività intramoenia, facciamo riferimento a psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica, parafarmacie, ottici. 
Anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289. 

L’effettuazione dell’invio dei dati –Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria gli iscritti, ossia i professionisti sanitari correttamente abilitati al Sistema TS, possono utilizzare: 

L’invio dei dati al Sistema T.S., può avvenire anche tramite soggetti terzi; a prevederlo specificamente è il D.M. MEF 31 luglio 2015 al punto 4.4.1. In particolare considerando anche quelle che sono le istruzioni operative per i singoli professionisti sanitari chiamati all’invio dei dati, qualora il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati sanitari, ad esempio un medico, intendesse delegare il proprio commercialista di riferimento, per il caricamento dei dati delle proprie fatture, deve attivare un’apposita delega, tramite il sito internet www.sistemats.it
Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi salvo responsabilità professionale dello stesso intermediario delegato (ad esempio se non effettua l’invio nonostante l’incarico). 

Le sanzioni previste – L’art.3 comma 5-bis del D.lgs. 175/2014 prevede uno specifico carico sanzionatorio in caso di omessa o errata comunicazione dei dati al S.T.S. 
In particolare in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall’art.12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n°472, con un massimo di euro 50.000”. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro. 

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