Scadenze fiscali Ottobre 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che verrà disposta la proroga del termine per i versa­menti risultanti dai modelli Redditi 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.

La proroga:

  • dall’originaria scadenza del 30 giugno 2023 è stata traslata al 20 luglio 2023 senza che vi sia la maggiorazione dello 0,40%;
  • solamente per quanto riguarda i contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Differenziandosi dalle consuetudini degli anni precedenti è stato precisato che non viene modificata la scadenza del 31 luglio per l’effettuazione dei versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

I tributi prorogati

La proroga al 20 luglio riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” che sono riferiti a:

    • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
    • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
    • il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
    • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;
    • il saldo 2022 e l’even­tuale primo ac­conto 2023 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai la­voratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfetario ex Legge n. 190/2014;
    • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai la­vo­ratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti mi­nimi” ex art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011;
    • le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
    • il saldo 2022 e l’eventuale primo ac­conto 2023 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
    • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
 

 

Soggetti interessati

soggetti interessati alla proroga sono coloro che rientrano nelle seguenti casistiche:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pari a 5.164.569,00 euro.

Come precisato dal comunicato stampa, possono beneficiare della proroga anche i con­tribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 5489 della Legge n. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio inizio o cessazione at­ti­vi­tà nel periodo d’imposta).

Al contrario, non possono rientrare nella proroga in esame:

  • le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­­­pro­­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 e seguenti del TUIR.

Soggetti con termini di versamento diversi al 30 giugno

Non possono, in ogni caso, rientrare nel perimetro della citata proroga i soggetti IRES tenuti al versamento delle imposte, nei termini ordinari, in data successiva al 30 giugno 2023.

Opzione per la rateazione dei versamenti

Nel caso in cui un contribuente volesse optare per la rateiz­­zazio­ne degli importi dovuti come saldo o come acconto di imposte e con­tributi deve considerare che il termine di versamento della prima rata è riferito alla nuova scadenza prorogata al 20 luglio senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Però, per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, non muta il termine originariamente previsto dalla normativa e riferito al:

  • giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Diritto camerale

Il diritto annuale per l’iscrizione nel Re­­gistro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo ac­conto delle imposte sui redditi.

Pertanto, come per gli anni precedenti, anche tale versamento potrà beneficiare della proroga senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Versamento saldo IVA

Considerato il dato testuale del Comunicato stampa la proroga dovrebbe fare riferimento anche al versamento del saldo IVA relativo al 2022.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2023, con applicazione della maggiora­zione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese suc­cessivo all’originaria scadenza.

Versamento contributi INPS

Considerando che i contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e profes­sionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF, se sono rispettate le condizioni anzidette, anche questi versamenti potranno beneficiare della proroga al 20 luglio senza alcuna maggiorazione.

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