Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 12/2019, di conversione del Decreto Semplificazioni 2019 (DL n.135/2018), il Legislatore ha apportato delle modifiche alla cosiddetta rottamazione ter intervenendo in particolare sull’art. 3 del DL n. 119/2018, al fine di rimettere in bonis i contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i versamenti pregressi della precedente edizione dell’istituto prevista dal DL n. 148/2017 entro il 7 dicembre 2018. Per effetto delle nuove disposizioni, pertanto, potranno accedere ai benefici previsti dalla “rottamazione-ter” anche i contribuenti che dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute della medesima in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. 

A questo punto cerchiamo di fare chiarezza sulle nuove scadenze per il pagamento delle rate previste ai fini della nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali per le varie tipologie di contribuenti interessati. 

Contribuenti che non hanno mai aderito ad alcuna definizione e presentano per la prima volta richiesta di accesso alla rottamazione ter
I contribuenti che non hanno mai aderito ad alcuna edizione della definizione delle cartelle esattoriali e presentano per la prima volta richiesta di accesso alla rottamazione ter, dovranno presentare la richiesta di adesione all’istituto entro il 30 aprile 2019 e sono tenuti ad effettuareil pagamento delle somme dovute

  • a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • b) nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Contribuenti decaduti dalla prima edizione della rottamazione ex DL n. 193/2016
Nulla cambia, invece, a seguito della pubblicazione della Legge n. 12/2019, per i contribuenti decaduti dalla prima edizione della rottamazione prevista dall’art. 6 del DL n. 193/2016 a causa del mancato tempestivo pagamento o del non integrale pagamento delle somme dovute alle scadenze previste (ovvero 31/07/2017, 30/09/2017, 30/11/2017, 31/07/2018, 30/09/2018). Quest’ultimi, infatti, come previsto nella previgente formulazione dell’art. 3 potranno sempre aderire alla nuova rottamazione senza alcuna riserva e ciò anche con riferimento ai carichi che avevano già formato oggetto di precedente richiesta di definizione nella prima edizione dell’istituto. A tal fine i citati contribuenti dovranno presentare l’apposita richiesta di adesione all’istituto entro il 30 aprile 2019 e saranno chiamati ad effettuare i versamenti dovuti: 

  • a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • b) nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis ma non hanno versato entro il 7 dicembre le rate della medesima scadute a luglio, settembre e ottobre 2018
In base alla prima formulazione dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 i contribuenti che non avevano correttamente versato le rate pregresse della c.d. “rottamazione-bis” in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 avrebbero potuto scongiurare la decadenza dalla predetta definizione e accedere ai benefici previsti dalla nuova edizione della definizione (più comode modalità di pagamento) solo regolarizzando in un unica soluzione entro il 7 dicembre 2018 i versamenti omessi. Pena la decadenza dalla precedente edizione della rottamazione e l‘impossibilità di richiedere per gli stessi carichi l’accesso alla nuova edizione dell’istituto previsto dal DL 119/2018. 

Per effetto della modifica apportata al comma 23 dell’art. 3 dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) ad oggi, invece, anche coloro i quali non sono riusciti a regolarizzare i versamenti pregressi della precedente edizione dell’istituto entro il 7 dicembre potranno evitare la decadenza dalla precedente rottamazione accedendo altresì ai benefici previsti dalla nuova edizione dell’istituto. 

A tal fine però tali contribuenti saranno chiamati a presentare l’apposita dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019

Sarà inoltre necessario il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni) così suddivise: 

  • le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
  • le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis e hanno pagato le rate pregresse della stessa in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018
I contribuenti che avevano aderito alla cosiddetta “rottamazione-bis” e hanno regolarizzato il versamento delle rate pregresse della medesima scadute a luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall’art.3 del Decreto Legge n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, rientrano invece automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). 

Ai fini dell’accesso ai benefici previsti dalla nuova definizione tali contribuenti non saranno dunque tenuti (a differenza di quelli che non hanno regolarizzato il pagamento) alla presentazione di alcuna istanza. 

Infatti, Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

In questo caso pertanto il contribuente non sarà tenuto a presentare una nuova domanda di Definizione agevolata (rientrando automaticamente nei benefici previsti dalla “rottamazione-ter”). 

Contribuenti che hanno presentato richiesta di saldo e stralcio senza possederne i requisiti
Il “saldo e stralcio” delle cartelle è l’istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) che prevede, in favore delle sole persone fisiche che versano in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (con Isee inferiore a 20.000 euro) una riduzione delle somme dovute sui carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

Le disposizioni in materia prevedono che laddove la richiesta di adesione all’istituto in commento sia presentata in mancanza dei requisiti ex lege previsti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione per motivare il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverta il contribuente dell’automatica inclusione dei predetti carichi nei benefici previsti dalla rottamazione ter, fornendo al contribuente le necessarie informazioni circa l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento. 

Con il Decreto Semplificazioni il pagamento delle somme a tal fine dovute dai predetti soggetti, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure: 

  • in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. 

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