ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: ATTIVA A PARTIRE DAL 07 NOVEMBRE
Il D.L 193 /2016 – Le disposizioni normative contenute nel decreto ammettono la possibilità di rottamazione cartelle equitalia dal 2000 al 2015 .
Il contribuente al fine di poter accedere alla rottamazione cartelle equitalia provvederà al pagamento integrale delle somme:
• affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa, versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
• maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
La sanatoria di “rottamazione cartelle equitalia” prevede l’integrale abbuono in relazione alle sanzioni incluse nei carichi relativi alla cartella esattoriale, agli interessi di mora ovvero alle sanzioni e le somme connesse ai crediti previdenziali.
Sulla cartelle per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
La definizione agevolata “rottamazione cartelle equitalia” può riguardare tutti i tipi di ruolo, indipendentemente dalla natura e dall’ente impositore e affidati agli Agenti della riscossione del Gruppo Equitalia. Sembrano esclusi le ingiunzioni fiscali salvo successive modifiche al decreto che potrebbero arrivare in seguito alla sua conversione in legge.
Il modulo di richiesta – Analizzando il modello di richiesta di sanatoria viene subito evidenziato dalla struttura dello stesso nonché dalle note esplicative che lo accompagnano, la possibile di definire in via agevolata anche gli accertamenti esecutivi nonché gli avvisi di addebito dell’Inps.
Ulteriore precisazione riguarda la possibilità di definire soltanto una parte degli importi riportati nella cartella con la possibilità di indicare i carichi specifici per i quali se ne richiede la definizione agevolata.
Il modello per la “rottamazione cartelle equitalia” come da indicazione del decreto prevede l’apposita sezione relativa alla possibilità di rateizzare le somme a debito come da definizione agevolata; è appunto possibile prevedere un numero massimo di rate pari a 4 e in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge, ossia pari a al 4,5% annuo in base all’art. 21, comma 1, DPR n. 602/1973 richiamato dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016.
In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata per la “rottamazione cartelle equitalia”, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione della “rottamazione cartelle equitalia” non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo.
Veniamo al nodo del contenzioso in corso e alla possibilità di ricorrere alla definizione agevolata di “rottamazione cartelle equitalia”; nel modello è previsto espressamente che in presenza di contenzioso, il debitore che richiede la definizione agevolata “rottamazione cartelle equitalia” deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di “rottamazione cartelle equitalia”.
Nulla però viene specificato , sia nella FAQ presenti sul sito, a contenuto del tutto generale, sia nel modulo di richiesta di “rottamazione cartelle equitalia”, in relazione agli specifici effetti dell’adesione sul contenzioso in corso; potrà quindi essere pubblicata in seguito apposita circolare con la quale verranno affrontati anche gli aspetti più particolari e problematici collegati alla rottamazione delle cartelle.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata “rottamazione cartelle equitalia” può essere presentata dal contribuente:
• presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
• alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, di cui viene fornito un apposito elenco, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
L’Agente della riscossione entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la “rottamazione cartelle equitalia”.
La vera novità per i contribuenti è costituita dalla possibilità di «rottamare» i debiti relativi a ruoli emessi negli anni dal 2000 al 2015 con il pagamento di imposte, interessi e aggi di riscossione ma senza dover corrispondere anche le relative sanzioni (+30%) ed interessi di mora (+4,13%).
Lo sgravio è quindi di tutto rilievo e per ottenerlo è necessario procedere:
alla quantificazione dello sgravio spettante tra i valori esposti in cartella ed i valori effettivamente da pagarsi;
per i piani di pagamento già avviati, al loro ricalcolo.
Per usufruire del beneficio “rottamazione cartelle equitalia”, il contribuente dovrà presentare, entro 90 giorni dal 24/10/2016 (entro il 23/01/2017) apposita richiesta.
Il contribuente potrà scegliere se pagare tutto in un’unica soluzione, oppure chiedere una dilazione in max 4 rate, di cui le prime due pari ad 1/3 ciascuna . La terza rata deve essere pagata entro il 15/12/2017 e la quarta rata entro il 15/03/2018. In caso di mancato pagamento dell’unica rata o di una delle rate, la “rottamazione cartelle equitalia” non ha effetto e la nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione proseguirà nell’azione di recupero del dovuto senza possibilità di ulteriore dilazione.
La “rottamazione cartelle equitalia” è usufruibile anche da chi ha già in corso una rateizzazione, a condizione che sia in regola con i pagamenti alla data del 31/12/2016 e chi vi aderisce non potrà subire pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.
Maggior informazioni, calcoli su “rottamazione cartelle equitalia” e rottamazione delle stesse potranno essere richiesti ai professionisti dello Studio.
Non c’è tempo da perdere, il termine del 23/01/2017 è vicinissimo! rottamazione cartelle