A Settembre 2016 ho effettuato una ristrutturazione edilizia di un immobile; non ero  a conoscenza della possibilità di usurfruire della detrazione fiscale ristrutturazione immobili pertanto ho pagato tramite assegni bancari. Il C.a.f. al quale mi sono rivolto insiste che doveva essere effettuato un bonifico parlante e che sarei tenuto a ripetere il pagamento tramite bonifico per la ristrutturazione edilizia e in accordo con il fornitore farmi restituire quanto pagato tramite gli assegni. Purtroppo la ditta fornitrice si rifiuta di restituire quanto versato anche qualora dovessi anticipare il bonifico.

E’ corretto quanto detto dal C.A.F.? Non c’è altro modo pe recuperare la detrazione per la ristrutturazione edilizia?

Quanto affermato dal C.A.F. è  corretto, tuttavia è opportuno chiarire la normativa relativa alla ristrutturazione edilizia. Le disposizioni generali in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia prevedono che “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
la causale del versamento,
il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA
ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.

Lo stesso è finalizzato al rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 che ha introdotto l’obbligo di operare una ritenuta all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili. In particolare, l’articolo 25 del citato decreto prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta pari all’ 8% a decorrere dal 1° gennaio 2015 a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

La detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle sopra richiamate. Fa da sé che ai fini della richiesta del beneficio fiscale è necessario che i pagamenti siano dunque effettuati con apposito “bonifico parlante”.

Quanto appena detto è stato oggetto di intervento con la circolare 43 del 18/11/2016 con la quale l’Agenzia ritiene tale preclusione ormai superata nei casi in cui:
vi sia stata una errata compilazione del bonifico;
non sia possibile ripetere correttamente il pagamento;
risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

L’agevolazione per la ristrutturazione edilizia viene dunque riconosciuta anche in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario dei pagamenti, che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Per cui nel suo caso specifico l’unica via percorribile ai fini della richiesta della detrazione è quella di richiedere al fornitore la documentazione sopra citata. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

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