A seguire, si propone un’analisi delle casistiche di maggior rilievo, con l’utilizzo di tabelle di sintesi ove utile.
Il concetto di trasferta
Innanzitutto, va specificato che – in ambito fiscale – per “trasferta” si intende un trasferimento richiesto e autorizzato dal datore al di fuori del Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente.
Per quanto attiene gli amministratori, poiché potrebbe non essere stato specificato nel mandato il luogo ove espletare l’incarico, si fa riferimento convenzionale al luogo di residenza dell’amministratore stesso.
A rimarcare quanto sopra, il Tuir prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito del percettore.
Va ricordato che il Tuir prevede differenti modalità di ristorare il dipendente del disagio subito per la trasferta, oltre che per la restituzione di eventuali somme pagate per conto dell’azienda.
In linea di principio, possiamo dire che il rimborso può essere:
Il rimborso analitico o a piè di lista
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative:
Tale impostazione appare quella maggiormente equilibrata, in quanto non determina alcun vantaggio né nocumento per alcuno; ogni spesa sostenuta e documentata viene rimborsata senza alcun effetto sul reddito del dipendente, posto che reddito non esiste, ma solo ristoro della spesa sostenuta e documentata (con l’eccezione delle piccole spese non documentabili).
Va però evidenziato che, in capo alla società erogante, il Tuir pone dei limiti di deducibilità.
Infatti, si riscontrano i seguenti limiti:
Effetti fiscali per le indennità analitiche di trasferta fuori comune | ||
Tipologia | Dipendente o collaboratore | Datore di lavoro |
Vitto e alloggio | Nessuna tassazione | Deduzione di un ammontare massimo giornaliero di 180,76 euro per Italia e 258,23 euro per estero (eccedenza non deducibile) |
Piccole spese non documentate | Nessuna tassazione, nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero
(eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti di un massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia e 25,82 euro all’estero (eccedenza non deducibile) |
Viaggi e trasporti con mezzi pubblici | Nessuna tassazione | Deduzione integrale |
Viaggi con veicolo proprio (rimborsi chilometrici) | Nessuna tassazione nei limiti delle tabelle ACI corrispondenti al veicolo
(eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti del costo di percorrenza ACI relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel
(eccedenza non deducibile) |
Viaggio con veicolo noleggiato (tariffe di noleggio) | Nessuna tassazione nei limiti delle tariffe pagate per il noleggio effettivo
(eccedenza tassata) | Deduzione nei limiti delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel
(eccedenza non deducibile) |
Il rimborso forfettario o parzialmente forfettario
Il Legislatore fiscale idealizza anche una modalità di rimborso forfettario, presumibilmente distribuendo su 3 componenti (paritarie nel peso) le seguenti componenti:
In aggiunta a tali componenti, rimangono sempre considerate in via analitica ed autonoma le spese di viaggio e trasporto.
Tornando alle tre componenti “basiche”, è possibile utilizzare:
I numeri tornano, dunque, come si può evincere dalla tabella che segue (salvo arrotondamenti che si ignorano, in quanto gli importi derivano dalla conversione in euro di precedenti parametri espressi in lire).
Trasferte non gestite integralmente con il rimborso analitico | ||||
Tipologia | Importo Italia non tassato | Importo Italia tassato | Importo estero non tassato | Importo estero
tassato |
Forfait integrale | 46,48 +
viaggio e trasporto | Parte eccedente
(escluso viaggio e trasporto) | 77,47 +
viaggio e trasporto | Parte eccedente
(escluso viaggio e trasporto) |
1 elemento forfait | 30,96 +
viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait
(escluso viaggio e trasporto) | 54,65 +
viaggio e trasporto + vitto o alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait
(escluso viaggio e trasporto) |
2 elementi forfait | 15,49 +
Viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait
(escluso viaggio e trasporto) | 25,82+
viaggio e trasporto + vitto e alloggio analitico | Parte eccedente rispetto al forfait
(escluso viaggio e trasporto) |
Anche in questo caso, valgono – in capo al datore di lavoro – i limiti di deduzione evidenziati nella tabella del precedente paragrafo.
Le modalità di contabilizzazione
Per quanto attiene l’imputazione contabile, va detto che:
La documentazione necessaria
Da tempo, il fisco non richiede più che il dipendente, prima di recarsi in trasferta, debba ricevere una apposita autorizzazione scritta dal datore di lavoro.
Potrebbe invece risultare utile e logico, autorizzare il dipendente all’utilizzo del proprio veicolo, in modo da verificare in anticipo:
In relazione ai rimborsi chilometrici, poi, è necessario che il dipendente compili un apposito prospetto nel quale, oltre a indicare le proprie generalità e gli estremi del veicolo utilizzato, specifichi quanto segue:
Data | Motivo spostamento | Partenza da | Arrivo a | Km percorsi | Tariffa ACI | Totale euro |
Si ricorda che le tariffe ACI comprendono il costo del carburante e non quello del pedaggio autostradale che, per conseguenza, potrà rientrare nel conteggio dei rimborsi richiesti.
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