Se sei in questa sezione vuol dire che sei alla ricerca di capire quale è la tariffa del commercialista per la gestione del regime forfettario.
Innanzitutto occorre capire chi rientra nel regime forfettario:
Possono adottare iL REGIME FORFETTARIO tutti i soggetti di ridotte dimensioni che nell’anno precedente quello di adozione hanno percepito compensi non superiori a € 65.000. Se iniziano l’attività, devono presumere di non superare il limite indicato. In tutti i casi, è prevista la possibilità di optare per il regime analitico. I soggetti che nel 2017 o nel 2018 hanno optato per il regime analitico, possono, avendone i requisiti, accedere nel 2019 al regime forfettario senza dover attendere il decorso del triennio previsto per l’esercizio dell’opzione (Risp. AE 11 aprile 2019 n. 107).
Il regime prevede:
– determinazione forfettaria del reddito mediante un coefficiente di redditività, applicazione dell’imposta sostitutiva (di IRPEF, addizionali regionale e comunale e IRAP) pari al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività) ed esonero dalla tenuta della contabilità;
– semplificazioni ai fini IVA (compresa la non applicazione dell’imposta sulle fatture emesse e la conseguente impossibilità di rivalsa sugli acquisti);
– non applicazione dell’IRAP.
Quali sono i soggetti esclusi?
Non possono accedere al regime i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
– residenza all’estero, salvo il caso in cui siano residenti in uno Stato membro UE o aderente al SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto | |
– effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di attività di: | |
• cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (c.d. immobiliari) • cessioni intra UE di mezzi di trasporto nuovi | |
– partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone (comprese le s.s. che producono redditi d’impresa o di lavoro autonomo), associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali (1) (2) | |
– controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore | |
– adozione dei regimi forfettari di determinazione del reddito (es. allevamento), del regime del Patent box o dei seguenti regimi speciali IVA (3): | |
• agricoltura e attività connesse e pesca o agriturismo • editoria • agenzie di viaggi e turismo • intrattenimenti, giochi e altre attività simili • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione • vendita sali e tabacchi o commercio di fiammiferi • gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta • vendite a domicilio | |
– attività esercitata prevalentemente nei confronti di: datore di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni precedenti; soggetti a lui riconducibili | |
(1) I soggetti che possedevano una partecipazione già al 31 dicembre 2018, possono adottare il regime forfettario purché la cedano entro il 2019, pena la fuoriuscita dal 2020 (Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E). (2) Comprese le partecipazioni detenute a titolo di nuda proprietà (Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E). (3) L’adozione di uno di tali regimi esclude l’applicazione del regime forfettario anche per tutte le altre attività eventualmente svolte (Circ. AE 4 aprile 2016 n. 10/E). |
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