La cessione dei beni in ambito UE in regime forfettario

In questo caso andremo ad analizzare, separatamente, le operazioni verso altri operatori economici (B2B) e le operazioni verso privati (B2C).

Cessione di beni nei confronti di altri operatori economici (B2B)

Le operazioni estere effettuate in regime forfettario, riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori economici UE, non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie. Questo è quanto prevede l’articolo 41comma 2, del D.L. n. 331/93. Infatti, qualora il soggetto che aderisce al regime forfettario effettui la cessione di un bene verso un soggetto passivo Iva comunitario, la stessa è considerata alla stregua di una “cessione interna“. Per questo non deve essere applicata l’Iva. La fattura riguardante la cessione di beni in ambito UE tra operatori economici deve contenere la sotto indicata dicitura:

OPERAZIONE IN REGIME FORFETTARIO INDICAZIONE IN FATTURA
Cessione di beni intracomunitaria (B2B) la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

Pertanto, trattandosi di operazione interna (e non di una operazione estera), non deve essere applicata Iva, e non deve essere indicata nei modelli Intrastat.

Cessione di beni nei confronti di privati (B2C)

Le operazioni estere effettuate in regime forfettario, riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti privati seguono le stesse regole previste per le cessioni effettuate verso gli operatori UE. Pertanto, anche in questo caso dovrà essere riportata la dicitura:

OPERAZIONE IN REGIME FORFETTARIO INDICAZIONE IN FATTURA
Cessione di beni intracomunitaria (B2C) la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

Anche in questo caso la fattura, trattandosi di operazione interna (e non di una operazione estera), non deve contenere Iva, e non deve essere riportata nei modelli Intrastat.

L’acquisto di beni in ambito UE in regime forfettario

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti gli acquisti di beni si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93. Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:

  • Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 euro di acquisti, e
  • Se la stessa soglia di 10.000 euro di acquisti non è superata nell’anno corrente.

Restando al di sotto di queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni, e pertanto risultano assimilati agli acquisti effettuati da privati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.

Nel caso in cui, invece, il contribuente superi la soglia di 10.000 euro di acquisti, le successive operazioni di acquisto di beni dall’estero (legate al superamento della soglia) vengono considerate come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del reverse charge. La fattura ricevuta dal fornitore estero (UE o extra-UE) deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Inoltre, nello stesso termine dovrà essere versata la relativa Iva. Il codice tributo nel modello F24 da utilizzare è il “6099” (con periodo di riferimento quello in cui è avvenuta l’operazione). Non è necessario, in virtù dell’esenzione (articolo 4, comma 4, e dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016) la presentazione del modello Intrastat acquisti.

Regime forfettario ed operazioni in ambito extra-UE: beni

Il regime delle importazioni e delle esportazioni di beni in regime forfettario

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario, di importazione e di esportazione di beni il contribuente soggetto passivo deve osservare le regole previste dal DPR n. 633/72. Si tratta delle regole in tema di importazioni, esportazioni, ed operazioni assimilate. Ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza l’applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/72. In quanto non è possibile portarsi l’Iva in detrazione. In particolare, in caso di operazioni estere in ambito extra-UE si rendono valide le seguenti regole per l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto:

  • Importazione di beni – Il contribuente in regime forfettario procede al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione dei beni dall’estero;
  • Esportazione di beni – Il contribuente in regime forfettario che procede all’esportazione di beni non deve addebitare l’imposta in fattura.

Regime forfettario e prestazioni di servizi in ambito UE ed extra-UE

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti le prestazioni di servizi attive e passive operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Articolo che disciplina la “territorialità” delle prestazioni di servizi generici resi dai contribuenti. In base a queste disposizioni possiamo avere le seguenti fattispecie:

La cessione di servizi in ambito UE e extra-UE

Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea questi è tenuto a rilasciare una fattura senza addebito di Iva. Nella fattura deve essere riportata la dicitura “reverse charge“, o “inversione contabile“. In questo caso deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata. La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario. Sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questa volta, però, l’annotazione corretta da riportare in fattura è: “operazione non soggetta“.

PRESTAZIONE DI SERVIZI ESTERA IN REGIME FORFETTARIO ANNOTAZIONE IN FATTURA
Prestazione di servizi verso controparte UE reverse charge” o “inversione contabile
Prestazione di servizi verso controparte extra-UE operazione non soggetta

L’acquisto di servizi in ambito UE ed extra-UE

Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, deve necessariamente procedere ad integrare la fattura ricevuta. Questo, qualora il prestatore sia un soggetto passivo dell’unione europea. Oppure, in caso di prestatore residente in paese extra-UE, la procedura di annotazione è quella di “autofatturazione“. In ogni caso il contribuente è chiamato a versare la relativa IVA derivante dall’integrazione della fattura. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24. Il codice tributo da utilizzare è il 6099, indicando il mese nel quale si è conclusa l’operazione.

Classico esempio, in questo caso, è dato dalle fatture che possono arrivare da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria acquistata. In questo caso, è necessario presentare i modelli Intrastat acquisti e versare la relativa Iva all’Erario. Dopo aver correttamente integrato la fattura ricevuta. Ricordo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna. Operazione per la quale non vi è applicazione dell’IVA.

Tabella riepilogativa: operazioni estere in regime forfettario

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE APPLICAZIONE IVA INTRASTAT VERSAMENTO IVA
Cessioni di beni Operazione interna – NO IVA NO NO
Acquisto di beni < €. 10.000 Operazione come privato – IVA nel Paese del cedente NO NO
Acquisto di beni > €. 10.000 Operazione intracomunitaria in Reverse Charge NO SI
Servizi resi Operazione intracomunitaria in Reverse Charge SI NO
Servizi ricevuti Operazione intracomunitaria in Reverse Charge SI (*) SI

(*) – Solo al superamento di 100.000 di acquisti nei 4 trimestri precedenti

Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi trova applicazione la disciplina ordinaria stabilita dagli artt. 7-ter ss. del DPR n. 633/72 (art. 1 comma 58 della Legge n. 190/14).

Regime OSS compatibile con il regime forfettario

Il regime OSS (One Stop Shop) è un sistema introdotto nell’Unione Europea per semplificare gli adempimenti Iva per le imprese che vendono beni o forniscono servizi a consumatori finali in altri Stati membri dell’UE. Questo regime consente ai soggetti passivi, come le aziende, di registrarsi elettronicamente per l’Iva in un unico Stato membro, di dichiarare l’Iva tramite una sola dichiarazione elettronica e di effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni

L’Agenzia delle Entrate, in merito alla compatibilità tra Regime OSS e regime forfettario ha chiarito, con la Circolare n 22/E/2016 che “l’adesione al regime UE del OSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio”. Alla stessa conclusione era arrivata anche la Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015, della stessa Agenzia delle Entrate. Questa disposizione afferma due importanti principi:

  • Servizi resi verso l’estero, al regime fiscale di vantaggio si applicano le regole ordinarie sulla territorialità, così come espressamente previsto per il nuovo regime forfetario;
  • Le regole procedurali semplificate possono coesistere, ai fini Iva, per il regime fiscale di vantaggio e quelle proprie del sistema OSS.

I regimi fiscali di vantaggio cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate sono:

  • Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), fino ad esaurimento, e
  • Il Regime Forfettario, Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

In pratica, l’esercizio di attività di vendita online nei confronti di soggetti privati UE, il prestatore aderente al regime di vantaggio ha la possibilità, di:

  • Identificarsi in ciascuno Stato UE in cui ha l’obbligo di vendere con relativa territorialità IVA;
  • Avvalersi, del Regime OSS, da effettuarsi ai sensi dell’art. 74-sexies del DPR n. 633/72.

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