Il nuovo regime di cassa, obbligatorio dal 1° gennaio 2017 per le imprese minori, è un regime “naturale”: l’ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente. L’uscita dal regime di cassa, invece, può avvenire per superamento dei limiti imposti dalla legge, ovvero in caso di opzione per il regime ordinario. L’opzione si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA. Con la circolare n. 11/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni sulle modalità di entrate o uscita dal nuovo regime.

Nel fornire risposta ai molti dubbi sollevati dagli operatori del settore in merito al nuovo regime di cassa introdotto dalla legge di Bilancio 2017, la circolare n. 11/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, analizza anche la casistica dell’entrata e dell’uscita dal “nuovo” regime per le imprese minori con riferimento al regime di cassa.
Il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti. La normativa fiscale prevede che sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:
– persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 TUIR;
– imprese familiari e aziende coniugali;
– società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
– società di armamento e società di fatto;
– enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata,
qualora i ricavi “percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti (ex art. 109, comma 2, TUIR) non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività” (i ricavi sono quelli indicati agli articoli 57 e 85 TUIR).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E, evidenzia che l’ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente. La norma, infatti, prevede che i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti stabiliti indicati in precedenza per l’applicazione del regime (400.000 euro per le imprese con prestazioni di servizi e 700.000 per le altre attività), possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata.
Tale possibilità non è subordinata ad alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Comportamento concludente anche per i forfetari

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate afferma che possono accedere al regime di cassa anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario. Tali contribuenti, che comunque posseggono i requisiti previsti dalla normativa vigente per applicare il regime in parola, devono a tal fine esprimere una specifica opzione: ciò avviene, nel rispetto della regola generale stabilita dal D.P.R. n. 442/1997, mediante comportamento concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione annuale IVA.
Per le Entrate, in sostanza, il regime effettivamente prescelto si evince dalla sua concreta applicazione.

Uscita dal regime di cassa

L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti imposti dalla normativa suindicata (comma 1, dell’articolo 18, del DPR 600/1972), ovvero per opzione per il regime ordinario.

Da quando ha effetto l’opzione

L’opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale ha effetto dall’inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione IVA.
Alla stessa comunicazione sono tenuti i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ed esercitano l’opzione prevista.
Quanti, effettuando solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, comunicano l’opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.

In conclusione

I dubbi in merito alle modalità di entrata e uscita da parte del soggetto che di “diritto” entra nel nuovo regime di cassa dal 1° gennaio 2017 sono stati risolti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, richiamando la stessa normativa contenuta nell’art. 18, D.P.R. n. 600/1973 prevista per i soggetti in contabilità semplificata.
Qualche perplessità rimane, poiché la novità normativa introdotta dal legge di Bilancio 2017 – che obbliga le imprese minori a determinare il reddito in base al principio di cassa in maniera simile, ancorché con regole opportunamente adattate all’impresa, a quello già utilizzato dai lavoratori autonomi – non viene trattata dalla circolare n. 11/E/2017 con esempi relativi alle diverse casistiche particolari che si sono prospettate in questi mesi.
Nella circolare, nonostante lo sforzo profuso dall’Agenzia delle Entrate nello spiegare una norma che presenta ancora molte lacune normative, sono affermati principi che già erano a conoscenza degli operatori del settore e applicati da tempo per i regime semplificati e ordinari

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