Un contribuente, socio fondatore di una società a responsabilità limitata costituita a maggio 2017, a novembre 2017 cede tutte le quote e realizza una plusvalenza. Tale plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare o nella misura del 58,14?

La plusvalenza che si genera dalla cessione della partecipazione è un reddito diverso di natura finanziaria.

Con l’art. 1, commi 999 e segg., della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) il legislatore ha ridisegnato, al pari dei dividendi, il regime di tassazione relativo. Il fine, che si è posto il legislatore, era quello di estendere alle plusvalenze di natura qualificata l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con aliquote marginali IRPEF su una base imponibile ridotta (il 49,72% o 58,14 del reddito da tassare); a regime, quindi, le cessioni del 99% delle quote di una società e dell’1% residuo sconteranno lo stesso regime impositivo, caratterizzato dall’imposta sostitutiva del 26%.

Per quanto riguarda la disciplina delle plusvalenze, a differenza dei dividendi, cambia, tuttavia, l’ambito soggettivo. La norma sul capital gain (plusvalenze), infatti, non riguarda solo le persone fisiche non imprenditori, ma tutti i soggetti che, cedendo la partecipazione, realizzano un reddito diverso di natura finanziaria tassato secondo le regole degli artt. 67 e 68 del TUIR; limitando l’analisi ai soggetti residenti, sono tali anche le società semplici e gli enti non commerciali che non detengono le partecipazioni in regime d’impresa. Con riferimento, ad esempio, alle società semplici, esse dovranno quindi assolvere l’imposta del 26% anche sulle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, e non più attribuire per trasparenza ai soci la parte imponibile della plusvalenza (49,72% o 58,14%), pur se determinata nel quadro RT della dichiarazione.

La seconda differenza rilevante riguarda la decorrenza della nuova norma, che interessa in questa sede. Le modifiche al regime dei redditi diversi di natura finanziaria si applicano, infatti, ai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019 e, quindi, non producono effetti immediati. Secondo un consolidato orientamento della dottrina, le plusvalenze si considerano realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione delle partecipazioni (è questo il momento che determina il regime impositivo applicabile), anche se poi il periodo d’imposta in cui la plusvalenza è tassata è quello in cui viene percepito il corrispettivo.

Quindi, se la cessione relativa alla partecipazione qualificata è stata effettuata entro il 31 dicembre 2017 ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza rimane tassata nel limite del 49,72% (e viene tassata nel periodo d’imposta 2017); se, invece, la cessione è stata effettuata nel 2017 ma il corrispettivo viene incassato nel 2018, essa continua a scontare il “vecchio” regime impositivo, ma viene tassata nel 2018.

Qualora la cessione della partecipazione qualificata fosse avvenuta nel 2018 e nello stesso anno fosse stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza sarebbe stata imponibile nel limite del 58,14% (e tassata nel periodo d’imposta 2018); se, invece, la cessione fosse stata effettuata nel 2018, ma il corrispettivo fosse stato incassato nel 2019, essa continuerebbe ad essere tassata nel limite del 58,14% del relativo ammontare, pur se nel 2019. I primi effetti delle nuove norme sono, quindi, posticipati alle cessioni di partecipazioni effettuate dal 1° gennaio 2019.

Per rispondere al quesito, dunque, dato che la cessione è avvenuta nel 2017, ed entro il 31.12.2017 si ipotizza sia stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza va tassata al 49,72% (vecchie regole). Se, invece, il corrispettivo fosse stato incassato nel 2018, essa continuerebbe a scontare il “vecchio” regime impositivo, ma verrebbe tassata nel 2018.

Continua, naturalmente, a valere il principio contenuto nell’art. 68 comma 7 lettera f) del TUIR, secondo cui in caso di dilazione o rateazione del corrispettivo la plusvalenza viene ripartita in proporzione tra i periodi d’imposta di incasso delle somme, fermo restando che il regime impositivo (tassazione IRPEF nel limite del 49,72%, tassazione IRPEF nel limite del 58,14% o imposta sostitutiva del 26%) rimane “cristallizzato” in quello vigente all’atto della cessione.

 

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