Con il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 (decreto collegato alla Manovra) sono state introdotte diverse forme di pacificazione fiscale, tra cui una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“rottamazione-ter”), la definizione agevolata delle controversie tributarie e la dichiarazione integrativa speciale.

In tema di definizione delle liti pendenti l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, con cui sono stati analizzati in particolare gli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

L’art. 6 del D.L. n. 119/2018 disciplina la possibilità di chiudere le vertenze fiscali che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, con ricorso notificato entro il 24 ottobre 2018.

Atti definibili

Possono essere definite, se concernenti questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti presso le Commissioni tributarie provinciali, regionali e quelle di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio, nonché presso la Corte di Cassazione.

L’Agenzia delle Entrate, ai fini della definizione, deve essere parte della lite che si vuole definire.

Pertanto non possono essere definite:

Possono essere oggetto di definizione solo le controversie che hanno ad oggetto atti impositivi e quindi avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto che comporti una pretesa tributaria.

Sono esclusi dalla definizione:

Per godere della definizione le liti devono essere pendenti al 24 ottobre 2018 e rimangono quindi esclusi:

Presentazione della domanda e definizione

Attenzione: La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 in modalità telematica tramite apposito modello.

La definizione si perfeziona con il pagamento della somma da versare o della prima rata. Sono possibili al massimo 20 rate trimestrali, di cui la prima con scadenza al 31 maggio 2019. Non è ammessa la compensazione.

L’importo da pagare sarà determinato in base allo stato e al grado della controversia (100%, 90%, 40%, 15% e 5%).

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020.

Sospensione degli effetti

La definizione delle liti pendenti non comporta la sospensione dei giudizi, che possono però essere sospesi su specifica richiesta del contribuente.

Per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019.

La cosiddetta “Pace fiscale” permette la definizione anche in altri contesti. Si descrivono brevemente le principali opportunità.

La definizione agevolata dei PVC

Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) redatti e consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando una dichiarazione integrativa e versando le imposte dovute per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. È possibile definire solo i PVC per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Attenzione: Le dichiarazioni dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2019.

Nella dichiarazione di “regolarizzazione” non potranno essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite pregresse.

La definizione del PVC si perfezionerà con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata nei termini indicati.

In deroga allo Statuto del Contribuente, per i periodi di imposta fino al 31/12/2015 oggetto di PVC definiti, i termini di accertamento sono prorogati di due anni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018. Vengono descritte, in particolare, quali violazioni possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono accedere alla sanatoria. Sono state inoltre fornite informazioni circa il raddoppio dei termini di decadenza, i regimi con esonero dichiarativo e la definizione agevolata delle società consolidanti.

La definizione agevolata degli atti di accertamento

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti pagando le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

La disposizione si applica, negli stessi termini, anche alle somme contenute negli inviti al contradditorio notificati entro il 24 ottobre 2018. Inoltre, la definizione è applicabile anche agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. In questo caso, il versamento era dovuto entro 20 giorni (dunque entro il 13 novembre 2018).

È esclusa la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Non possono essere oggetto di definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/90 (“voluntary disclosure”).

La rottamazione delle cartelle-ter

Attenzione: Per aderire alla “nuova” definizione agevolata dei ruoli (“Rottamazione delle cartelle-ter”) occorrerà presentare l’apposito modello entro il 30 aprile 2019 e potranno essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Il modello da presentare, denominato modulo DA-2018, è disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (PEC) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate Riscossione di riferimento (l’elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-2018 e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

In alternativa il modulo di adesione può essere anche consegnato agli sportelli di Agenzia Entrate Riscossione presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Successivamente alla presentazione Agenzia Entrate Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata inviando i relativi bollettini di pagamento.

È possibile richiedere un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.

In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

Resteranno da pagare:

Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 potrà avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale.

La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora. Tuttavia non sono applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con l’Agente di riscossione (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili); l’adesione alla “rottamazione” potrebbe quindi comportare un maggior impegno finanziario nel breve termine.

Riteniamo innanzitutto opportuno verificare la posizione dei ruoli in essere (che talvolta riserva qualche spiacevole sorpresa).

Attenzione: Invitiamo quindi, chi non avesse già provveduto, a richiedere ad Agenzia Entrate Riscossione un estratto conto dei ruoli accedendo ai servizi online messi a disposizione sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro

I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati.

Non è necessaria una manifestazione di volontà da parte del beneficiario. L’annullamento è stato “automatico” dal 31 dicembre 2018.

Le possibilità per regolarizzare la propria situazione messe a disposizione dal legislatore sono molteplici e di non immediata comprensione.

Qualora vogliate avere maggiori informazioni sulla possibilità di aderire a un’agevolazione, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per esaminare, con incontri dedicati, i casi specifici che ci vorrete sottoporre.

Cordiali saluti

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