La normativa vigente in materia (articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34), riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa), di efficienza energetica (Ecobonus), di riduzione del rischio sismico (Sismabonus), di installazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di bonus facciate la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi), per altre due modalità:
- sconto in fattura sul costo complessivo dei lavori sostenuti, operato dal fornitore che ha eseguito i lavori;
- cessione del credito verso altri soggetti, quali ad esempio istituti di credito o intermediari finanziari.
La comunicazione dell’opzione scelta deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il termine entro il quale provvedere alla trasmissione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Attenzione!
Fino all’11 novembre 2021 la comunicazione poteva anche essere inviata direttamente dal contribuente.
Dal 12 novembre 2021 è possibile l’invio soloavvalendosi di un intermediario.
L’articolo 1, comma 2 lettera b) del decreto n. 157 dell’11 novembre 2021, in vigore dal 12 novembre 2021 (cosiddetto Decreto Antifrode), infatti, ridefinisce la procedura per l’esercizio delle opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus sugli immobili.
All’articolo 121 del decreto Rilancio n. 34/2020 viene aggiunto il comma 1-ter, che prevede per le spese relative al bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, così come tra gli altri anche per il bonus facciate, ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura:
- l’asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati, secondo i prezzari già in uso e per specifiche tipologie di interventi in base ai prezzi che verranno definiti dal MITE con apposito decreto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto;
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Assocaaf è un intermediario autorizzato alla trasmissione di questa comunicazione e mette a disposizione dei propri clienti un servizio comodo, veloce ed efficiente.
Il nostro studio in qualità di intermediario abilitato eroga il servizio
- ti inviamo la proposta di servizio, la scheda di adesione e il consenso al trattamento dei dati con il conferimento di incarico;
- dopo aver ricevuto la scheda di adesione firmata, ti forniamo i riferimenti bancari per il pagamento dell’acconto del servizio;
- prendiamo in carico il servizio e ti forniamo la checklist dettagliata dei documenti necessari per una prima valutazione della pratica (l’invio della documentazione può avvenire, previo accordo, attraverso strumenti telematici o in forma cartacea);
- esaminata la situazione, verifichiamo la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione e per apporre il conseguente Visto di Conformità e, in caso positivo, attiva le procedure previste dalla normativa;
- ti informiamo dell’esito del visto di conformità
- ricevuto il pagamento del servizio, inviamo telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- a conclusione ti inviamo la ricevuta ministeriale della comunicazione, l’attestazione formale di rilascio del visto di conformità e la fattura del servizio.
Tempi di gestione
Lo Studio si impegna ad elaborare ed inviare la pratica indicativamente entro cinque giorni lavorativi.
L’Agenzia delle Entrate si riserva fino a cinque giorni per restituire la ricevuta.