La bozza della legge di Bilancio prevede una “mini rivoluzione” del regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva di cui alla legge n. 190/2014. L’incremento della soglia fino a 65.000 euro per accedere al forfait è solo una delle novità contenute nel provvedimento che sarà varato entro la fine dell’anno 2018.

Il legislatore ha allargato molto le “maglie” eliminando diverse condizioni che in passato hanno di fatto ostacolato il ricorso al regime. Allo stesso tempo, però, ha introdotto un’ulteriore e nuova condizione che, se non rispettata, impedirà a molti contribuenti di beneficiare della nuova FLAT TAX. Numerosi contribuenti che detengono quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata saranno di fatto obbligati ad effettuarne la relativa cessione prima dell’inizio dell’anno nuovo se intendono conservare ancora la possibilità di fruire della tassazione agevolata con l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef del 5 o del 15 per cento.Il possesso di partecipazioni in Srl “trasparenti” e l’esclusione dal forfait
La formulazione a tutt’oggi in vigore dell’art. 1, comma 57, lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario in rassegna gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società a responsabilità limitata di cui all’art. 116 del TUIR, che quindi applicano il regime di trasparenza.
La prima parte della disposizione prevede l’esclusione dal regime forfetario per i contribuenti che posseggono quote di partecipazione in società di persone. Il legislatore ha così ritenuto di dover assimilare la società a responsabilità limitata “trasparente” alle stesse società di persone. Sotto questo profilo la scelta del legislatore appare coerente.“Nuovo forfait”: il possesso di quote di partecipazioni in Srl non trasparenti e l’esclusione dal regime
Ora, però, in base a quanto previsto dalla bozza della legge di Bilancio, la disposizione viene modificata con un inasprimento della condizione. Il mero possesso di una quota di partecipazione, anche se minima, in una società a responsabilità limitata determina, di fatto, la fuori uscita del contribuente dal regime forfetario. I contribuenti, quindi, se intendono evitare questa conseguenza estremamente penalizzante dovranno affrettarsi a cedere, entro la fine dell’anno 2018, le quote di partecipazione possedute nelle società a responsabilità limitata anche non trasparenti.Si consideri, ad esempio, il caso di un contribuente che ha adottato il predetto regime forfetario già a partire dall’anno 2018, e che possegga una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata dell’1 per cento. Se il contribuente non effettuerà la cessione della quota di partecipazione entro il 31 dicembre 2018, al 1° gennaio non sarà in possesso di tutte le condizioni che gli consentiranno di continuare ad applicare il predetto regime forfetario.

In tale ipotesi, al 1° gennaio 2019 il contribuente parteciperà, contemporaneamente all’attività esercitata (d’impresa o di lavoro autonomo), ad una società a responsabilità limitata e quindi, verificandosi la condizione che impedisce l’accesso al nuovo forfait, sarà obbligato ad applicare la disciplina di determinazione del reddito di cui all’art. 66 del TUIR (regime semplificato) o, in alternativa, optare per la contabilità ordinaria.
La medesima limitazione non è prevista, invece, per il possesso di titoli azionari come se il legislatore avesse sempre dato per scontato che il possesso di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata interessi la c.d. società “di famiglia”. Tuttavia, anche in questo caso, la limitazione del legislatore appare del tutto incomprensibile.

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