Le prestazioni sanitarie rese nel corso del 2019 nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), indipendentemente sia da chi le eroga, sia dall’invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria e sia dal fatto che le spese effettuate risultino detraibili: tale obbligo sarà invece operativo per le prestazioni effettuate nei confronti degli altri soggetti.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 9 aprile 2019, n. 103.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’art. 10-bis del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136), per quest’anno è vietato documentare tramite fatturazione elettronica tramite lo SdI le operazioni effettuate dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. E ciò a prescindere dall’eventuale opposizione all’invio espresso dal paziente.

Nel documento in esame è stato inoltre chiarito che le vendite di prodotti estetici a persone fisiche devono essere documentate con fattura elettronica via SdI, ad eccezione di quelle che devono essere comunicate al Sistema tessera sanitaria.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), per quest’anno non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, ‘del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018). Tale divieto è limitato alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema tessera sanitaria.

IORIO ASSOCIATI SRL

Via Giulio e Corrado Venini 18

20127 Milano (Mi)

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. MI 07231080966

Tel. 02.66985309

Dottori Commercialisti a Milano

Tel. 02.66985309

Newsletter