Modifica orario di lavoro

Operatrice di call center con cuffie che sorride.

Vorrei chiedervi se il datore di lavoro può effettuare una modifica dell’orario di lavoro  liberamente. È possibile modulare l’orario unilateralmente o occorre obbligatoriamente il consenso anche del datore di lavoro?

Prima di rispondere al quesito posto, vale la pena specificare che la modulazione dell’orario di lavoro da parte del datore di lavoro è differente a seconda del tipo di lavoro in essere, ossia:
1. se si tratta di lavoro part-time, scattano tutte quell’insieme di nuove norme introdotte dall’art. 4-12 del D.Lgs. n. 81/2015, e quindi entrano in gioco le clausole flessibili che disciplinano le modalità attraverso le quali la distribuzione dell’orario di lavoro può avvenire;
2. differente è il caso del lavoro a tempo pieno. In quest’ultimo caso non esiste una norma specifica, ma esiste un noto principio generale che da un lato assegna al datore di lavoro l’attribuzione di determinare l’orario di lavoro (ciò avviene unilateralmente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro mettendolo per iscritto nel contratto). 

I principi generali riconoscono dunque al datore di lavoro la possibilità di mutare l’orario di lavoro unilateralmente purché tale modifica sia sorretta e giustificata da esigenze organizzative ed oggettive connesse appunto all’organizzazione e produzione del lavoro. Per navigare correttamente queste dinamiche ed evitare contenziosi, il nostro Studio mette a disposizione la propria competenza tramite il servizio di consulente del lavoro, garantendo che ogni variazione rispetti i limiti contrattuali. Per un approfondimento sui poteri del datore di lavoro e sulla disciplina dei tempi di riposo, è possibile consultare il D.Lgs. n. 66/2003, che rappresenta il testo fondamentale in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

In caso contrario, tale potestà del datore di lavoro non può diventare arbitrio.

Quindi, la risposta al quesito posto è affermativa ma con un distinguo:
Ø il datore di lavoro può mutare l’organizzazione e la distribuzione dell’orario di lavoro, ma tale mutamento deve essere giustificato da ragioni oggettive connesse alla produzione e alla organizzazione del lavoro e non già a mere determinazioni arbitrarie dello stesso datore di lavoro.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali consulenze ad hoc di dipendenti per la corretta applicazione e rispetto del contratto collettivo.