Il lavoratore dipendente, durante lo
svolgimento della prestazione lavorativa, gode del diritto irrinunciabile a
fruire di un periodo di ferie annuali e retribuite, stabilito dall’art. 2109
del codice civile e dall’art. 10 del D.lgs. 66/2003. Tale diritto è necessario
per consentire il recupero delle energie psicofisiche, permette al lavoratore
di partecipare più attivamente alla vita familiare e sociale e tutela il suo
diritto alla salute, nell’interesse stesso del datore di lavoro. La durata
minima delle ferie è fissata in quattro settimane. I contratti collettivi
possono estendere tale periodo, ma non ridurlo. Le ferie maturano mensilmente,
nel corso del rapporto e vengono godute in un arco temporale stabilito dal
datore di lavoro sulla base delle proprie esigenze organizzative, degli
interessi del lavoratore e nel rispetto della normativa di riferimento.
Un altro diritto, in capo al lavoratore, è imposto dall’art.
2110 del codice civile, e riguarda la tutela dei periodi di infortunio, di
malattia, di gravidanza o di puerperio. In occasione di questi eventi morbosi,
che pregiudicano il normale svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore
ha diritto a ricevere la retribuzione o un’indennità, nella misura e per il
tempo determinati dai contratti collettivi. Inoltre, il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo stabilito dalla
contrattazione collettiva, definito “comporto”.
Nei casi in cui questi due istituti si sovrappongono, per
effetto di una malattia insorta durante il godimento delle ferie o
immediatamente prima, è importante capire quale ha prevalenza sull’altro e come
occorre comportarsi.
Non sempre e comunque non in maniera automatica, la malattia
interrompe il godimento delle ferie. In linea generale, l’interruzione del
periodo di ferie avviene nei casi in cui l’evento di malattia ne rende
impossibile l’effettiva fruizione e inficia il recupero psicofisico delle
energie del lavoratore. Diversamente, se l’evento morboso non ha incidenza sul
naturale godimento delle ferie, l’interruzione non avrà effetto.
Nei casi in cui l’evento di malattia insorge prima
dell’inizio del godimento delle ferie, questo stato prevale sul secondo e, di
conseguenza, il periodo di godimento delle ferie non inizia la sua normale
decorrenza alla data stabilita.
Per interrompere il godimento del periodo di ferie, nei casi
in cui intervenga un evento di malattia in corso di fruizione delle ferie, il
lavoratore deve sottoporsi tempestivamente alla visita medica, al fine di
certificare il proprio stato di malattia ed avvisare tempestivamente il datore
di lavoro. A quel punto il datore di lavoro avrà la possibilità di verificare
se la malattia ha effetti pregiudizievoli sul recupero delle energie del
lavoratore e quindi compromette il normale godimento delle ferie. Per poterlo
accertare, il datore dovrà richiedere una visita fiscale, specificando
preventivamente che il controllo è finalizzato a verificare le condizioni per
valutare una eventuale interruzione del periodo di ferie, durante il quale è
insorta la malattia.
Il giudizio di idoneità o meno della malattia ad interrompere
le ferie, così come specificato dalla circolare INPS n. 109 del 1999, deve
essere riportato sul referto a cura del medico. Nel caso di esito negativo, le
ferie non verranno convertite in malattia, diversamente, l’evento verrà
considerato e trattato come malattia a decorrere dalla data di ricevimento del
certificato da parte del datore di lavoro e, di conseguenza, il lavoratore avrà
diritto a godere del periodo residuo di ferie in un momento successivo.
Nei casi di sopravvenuta malattia del figlio, durante il
periodo di godimento delle ferie, non è possibile chiederne l’interruzione,
fatti salvi i casi di ricovero ospedaliero. L’art. 47 del D.lgs. 151 del 2001,
prevede che la malattia del bambino, da luogo alla sospensione del godimento
delle ferie in corso, qualora intervenga un ricovero ospedaliero.
Il principio, dunque, alla base della tutela dei rispettivi
istituti e dei diritti delle parti in causa sta nell’accertare che non venga
compromesso il recupero dello stato psicofisico del lavoratore, tale da poter
compromettere il suo stato di salute in generale e di conseguenza anche gli
interessi del datore di lavoro.