Il lavoratore dipendente, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, gode del diritto irrinunciabile a fruire di un periodo di ferie annuali e retribuite, stabilito dall’art. 2109 del codice civile e dall’art. 10 del D.lgs. 66/2003. Tale diritto è necessario per consentire il recupero delle energie psicofisiche, permette al lavoratore di partecipare più attivamente alla vita familiare e sociale e tutela il suo diritto alla salute, nell’interesse stesso del datore di lavoro. La durata minima delle ferie è fissata in quattro settimane. I contratti collettivi possono estendere tale periodo, ma non ridurlo. Le ferie maturano mensilmente, nel corso del rapporto e vengono godute in un arco temporale stabilito dal datore di lavoro sulla base delle proprie esigenze organizzative, degli interessi del lavoratore e nel rispetto della normativa di riferimento.

Un altro diritto, in capo al lavoratore, è imposto dall’art. 2110 del codice civile, e riguarda la tutela dei periodi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio. In occasione di questi eventi morbosi, che pregiudicano il normale svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione o un’indennità, nella misura e per il tempo determinati dai contratti collettivi. Inoltre, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo stabilito dalla contrattazione collettiva, definito “comporto”.

Nei casi in cui questi due istituti si sovrappongono, per effetto di una malattia insorta durante il godimento delle ferie o immediatamente prima, è importante capire quale ha prevalenza sull’altro e come occorre comportarsi.

Non sempre e comunque non in maniera automatica, la malattia interrompe il godimento delle ferie. In linea generale, l’interruzione del periodo di ferie avviene nei casi in cui l’evento di malattia ne rende impossibile l’effettiva fruizione e inficia il recupero psicofisico delle energie del lavoratore. Diversamente, se l’evento morboso non ha incidenza sul naturale godimento delle ferie, l’interruzione non avrà effetto.

Nei casi in cui l’evento di malattia insorge prima dell’inizio del godimento delle ferie, questo stato prevale sul secondo e, di conseguenza, il periodo di godimento delle ferie non inizia la sua normale decorrenza alla data stabilita.

Per interrompere il godimento del periodo di ferie, nei casi in cui intervenga un evento di malattia in corso di fruizione delle ferie, il lavoratore deve sottoporsi tempestivamente alla visita medica, al fine di certificare il proprio stato di malattia ed avvisare tempestivamente il datore di lavoro. A quel punto il datore di lavoro avrà la possibilità di verificare se la malattia ha effetti pregiudizievoli sul recupero delle energie del lavoratore e quindi compromette il normale godimento delle ferie. Per poterlo accertare, il datore dovrà richiedere una visita fiscale, specificando preventivamente che il controllo è finalizzato a verificare le condizioni per valutare una eventuale interruzione del periodo di ferie, durante il quale è insorta la malattia.

Il giudizio di idoneità o meno della malattia ad interrompere le ferie, così come specificato dalla circolare INPS n. 109 del 1999, deve essere riportato sul referto a cura del medico. Nel caso di esito negativo, le ferie non verranno convertite in malattia, diversamente, l’evento verrà considerato e trattato come malattia a decorrere dalla data di ricevimento del certificato da parte del datore di lavoro e, di conseguenza, il lavoratore avrà diritto a godere del periodo residuo di ferie in un momento successivo.

Nei casi di sopravvenuta malattia del figlio, durante il periodo di godimento delle ferie, non è possibile chiederne l’interruzione, fatti salvi i casi di ricovero ospedaliero. L’art. 47 del D.lgs. 151 del 2001, prevede che la malattia del bambino, da luogo alla sospensione del godimento delle ferie in corso, qualora intervenga un ricovero ospedaliero.

Il principio, dunque, alla base della tutela dei rispettivi istituti e dei diritti delle parti in causa sta nell’accertare che non venga compromesso il recupero dello stato psicofisico del lavoratore, tale da poter compromettere il suo stato di salute in generale e di conseguenza anche gli interessi del datore di lavoro.

IORIO ASSOCIATI SRL

Via Giulio e Corrado Venini 18

20127 Milano (Mi)

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. MI 07231080966

Tel. 02.66985309

Dottori Commercialisti a Milano

Tel. 02.66985309

Newsletter