Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.
Il comma 384 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, infatti, introduce delle modifiche all’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazione all’uso del contante.
In particolare, la lettera a) sostituisce un riferimento normativo non più vigente previsto al comma 2 del sopra citato art. 49. Viene infatti sostituito il riferimento al servizio di rimessa di denaro indicato all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 con la definizione servizio di rimessa indicata al vigente art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), n. 6), del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB). Questo aggiornamento terminologico riflette l’evoluzione della normativa sui servizi di pagamento e richiede una revisione dei protocolli antiriciclaggio e della gestione dei flussi finanziari; per un adeguamento sicuro e professionale della tua struttura aziendale, scopri il nostro servizio di consulenza societaria.
La lettera b) stabilisce che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento:
di denaro contante
e di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sia di 5.000 euro.