Legge di Bilancio 2021: Superbonus del 110% fino al 30 giugno 2022 con alcune novità

The deadline for applying the 110% super tax deduction has been extended by six months: in fact, it will be possible to benefit from it until June 30, 2022, compared to the original deadline of December 31, 2021. This is one of the new provisions introduced by the  2021 Budget Law  to the superbonus regulations set forth in the “Relaunch” Decree ( Article 119 , Legislative Decree No. 34/2020). There are also other important changes: among these, the extension of the bonus to roof insulation and architectural barrier removal interventions and to single-owner units, and the 50% increase in spending limits for the reconstruction of buildings damaged by seismic events.

Durata dell’agevolazione

Come accennato, una delle maggiori novità riguarda l’estensione temporale dell’agevolazione.

Indeed, the provision extends the application of the superbonus for energy efficiency and anti-seismic interventions carried out on buildings from July 1, 2020, to June 30, 2022 (compared to the previous deadline of December 31, 2021). The bonus will be divided among eligible beneficiaries into five equal annual installments and four equal annual installments for the portion of expenditure incurred in 2022. To ensure eligibility for the deduction and to properly process any credit transfer, it remains essential to prepare the list of documents required by the qualified professionals for compliance with the visa application.

Soggetti interessati

Some changes affect the group of entities eligible for the benefit.

In particolare, viene precisato che il superbonus è fruibile anche dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastateanche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Questi soggetti possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre:

  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • gli IACP possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Restano confermate le altre disposizioni sui soggetti interessati.

Spese agevolabili

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo ci sono alcune importanti novità.

Among these, the following are noteworthy:
• interventions for  roof insulation  fall within the incentive provisions, without limiting the concept of dispersive surface to only the attic space that may exist; for the purposes of applying the incentive, the functionally independent real estate unit is defined and it is specified that buildings  without an energy performance certificate because they lack a roof , one or more perimeter walls, or both,  are also included among the buildings eligible for the deductions, provided that at the end of the interventions they reach an energy class in band A ;
• it is also established that the deduction also applies  to interventions aimed at eliminating architectural barriers  ( art. 16-bis, paragraph 1, letter e , TUIR) and  even  if they are carried out  for the benefit of people over 65 years of age .

Furthermore, buildings without an energy performance certificate because they lack a roof , one or more perimeter walls, or both  are also included among the buildings eligible for the Superbonus  , provided that at the end of the interventions , which must  also include  those relating to the  thermal insulation  ( art. 119, paragraph 1, letter a , Legislative Decree no. 34/2020),  even in the case of demolition and reconstruction  or  reconstruction  on existing land , they reach an  energy class in band A.

For interventions subject to the  110% incentive ,  the following wording must also be indicated on the sign displayed at the construction site , in a  clearly visible and accessible place : ” Access to state incentives provided for by  Law 17 July 2020, n. 77 , 110 percent superbonus for energy efficiency interventions or anti-seismic interventions “.

Incremento del 50% per i comuni terremotati

L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, si applica oltre che per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma 2016 e 2009, anche ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Inoltre, con un’altra novità, viene previsto che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Spese per installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici

Viene completamente riscritta la norma che prevede l’agevolazione per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In particolare, viene disposto che per queste spese la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022. Occorre, però, il rispetto di due condizioni.

La prima è che l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti.

La seconda riguarda l’introduzione di nuovi limiti di spesa.

Infatti è disposto che occorre il rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Polizza assicurativa

Un’ultima novità riguarda l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per i tecnici che rilasciano le asseverazioni.

Come noto, la norma prevede che questi soggetti debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Ora viene disposto che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:

  1. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  2. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  3. garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività per il Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 eurosenza interferenze con la polizza di responsabilità civile.