teso di sei mesi il termine di applicazione della super detrazione del 110%: infatti, sarà possibile beneficiarne fino al 30 giugno 2022 rispetto al termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2021. È questa una delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2021 alla disciplina sul superbonus prevista dal Decreto “Rilancio” (art. 119, D.L. n. 34/2020). Ma ci sono anche altre importanti novità: tra queste si segnala l’estensione del bonus agli interventi per la coibentazione del tetto e per l’eliminazione delle barriere architettoniche e alle unità possedute da un unico proprietario e l’aumento del 50% dei limiti di spesa per la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
Durata dell’agevolazione
Come accennato, una delle maggiori novità riguarda l’estensione temporale dell’agevolazione.
Infatti, la disposizione proroga l’applicazione del superbonus per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Soggetti interessati
Alcune modifiche interessano la platea dei soggetti interessati all’agevolazione.
In particolare, viene precisato che il superbonus è fruibile anche dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Questi soggetti possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Inoltre:
- per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
- per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- gli IACP possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).
Restano confermate le altre disposizioni sui soggetti interessati.
Spese agevolabili
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo ci sono alcune importanti novità.
Tra queste si segnalano le seguenti:
• gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente; ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
• si stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lett. e, TUIR) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Inoltre, vengono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli relativi al cappotto termico (art. 119, comma 1, lett. a, D.L. n. 34/2020), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Per gli interventi soggetti all’agevolazione del 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Incremento del 50% per i comuni terremotati
L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, si applica oltre che per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma 2016 e 2009, anche ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Inoltre, con un’altra novità, viene previsto che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Spese per installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici
Viene completamente riscritta la norma che prevede l’agevolazione per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
In particolare, viene disposto che per queste spese la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022. Occorre, però, il rispetto di due condizioni.
La prima è che l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti.
La seconda riguarda l’introduzione di nuovi limiti di spesa.
Infatti è disposto che occorre il rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Polizza assicurativa
Un’ultima novità riguarda l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per i tecnici che rilasciano le asseverazioni.
Come noto, la norma prevede che questi soggetti debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Ora viene disposto che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività per il Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.