Laddove una fattura emessa non preveda addebito o applicazione dell’IVA, se l’importo della fattura stessa supera euro 77,47 è dovuto il versamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 2,00 per ciascuna fattura.
L’imposta di bollo è quindi dovuta quando l’IVA non è presente in fattura, come nei casi di fatturazione di operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (spese anticipate in nome e per conto); operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (quali ad esempio le prestazioni sanitarie e le provvigioni intermediari assicurativi e finanziari); operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale.
Inoltre, l’imposta di bollo è dovuta per le fatture di importo superiore a 77,47 euro anche con riferimento alle operazioni non imponibili. Posto che la fattura elettronica è obbligatoria solo nei confronti di soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio nazionale il caso non dovrebbe occorrere per le esportazioni ed i servizi internazionali (a meno che il contribuente non decida di volontariamente emettere fattura in formato elettronico, seppure non obbligato, al fine di evitare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere). Il caso ricorre invece certamente con riferimento alle fatture emesse a seguito di effettuazione di servizi connessi agli scambi internazionali ed anche per le esportazioni indirette o le cessioni effettuate verso esportatori abituali (che hanno presentato dichiarazione di intento).
Con la fattura analogica (cartacea) l’assolvimento dell’imposta di bollo avviene mediante apposizione della marca da bollo sull’originale della fattura stessa. Con l’avvento della fte, posto che la fattura è costituita da un insieme di dati, chiaramente tale apposizione “fisica” della marca da bollo non è più possibile.
Si rendono dunque applicabili le disposizioni del D.M. 17 giugno 2014, che riguardano l’assolvimento “virtuale” dei bolli dovuti.
In sostanza, l’imposta dovuta dovrà essere versata con modello F24. A norma dell’art. 6 del suddetto D.M. 17 giugno 2014, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale, e non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva (circolare Agenzia delle Entrate 14 aprile 2015, n. 16/E).
Concretamente, dunque, all’atto dell’emissione della fattura elettronica basterà segnalare che l’imposta di bollo è assolta virtualmente.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e pertanto entro il 30 aprile dell’anno successivo in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, oppure il 29 aprile nel caso di anni bisestili) occorrerà verificare quante fatture sono state emesse nell’anno precedente senza esposizione di IVA e di importo superiore ad euro 77,47. Per ciascuna di queste fatture occorrerà versare la somma di due euro. Il versamento, cumulativo, dovrà essere effettuato tramite F24, indicando nella Sezione Erario il codice tributo 2501 (imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del D.M. 17 giugno 2014), e come anno di riferimento l’anno cui si riferisce il versamento.