Flat tax: “saltano” i precedenti limiti per fruire del nuovo forfetario

Una piccola “rivoluzione” del regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 e non solo l’incremento della soglia di ricavi o di compensi a 65.000 euro. E’ questa la previsione contenuta nella legge di Bilancio relativa al 2019 che dovrà essere approvata entro la fine dell’anno.

Il legislatore intende disporre la sostituzione integrale dei commi 54 e 55 della citata legge del 2014. Ad esempio non sarà più necessario verificare che nell’anno precedente le spese sostenute per i lavoratori dipendenti, o per i collaboratori, non abbiano superato la soglia di 5.000 euro. Non assumerà più alcuna rilevanza il costo complessivo dei beni strumentali che, prima della modifica in commento, non doveva essere superiore a 20.000 euro (alla chiusura dell’esercizio).

Si prevede anche la parziale modifica delle condizioni che impediranno l’accesso al “nuovo” regime forfetario. Le condizioni previste dall’art. 1, comma 57, lett. a), b) e c) della legge n. 190/2014 sono rimaste pressoché immutate.

Non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o forfetari per la determinazione del reddito. Sono esclusi dal “nuovo” regime forfetario anche i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno stato membro della UE, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Le principali novità riguardano le successive lettere d) e d – bis) completamente sostituite. Come attualmente previsto, anche in futuro non sarà possibile accedere al regime forfetario se i contribuenti (professionisti ed imprenditori individuali) parteciperanno contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR. Sotto questo profilo la disposizione non risulta modificata. Vengono però introdotte due limitazioni nuove. Il mero possesso di una partecipazione in una società a responsabilità limitata impedisce di fruire del regime forfetario. Attualmente, invece, la condizione ostativa trova applicazione solo se il possesso della quota di partecipazione riguarda una società a responsabilità limitata che si avvale del regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR. E’ una condizione nuova, che quindi impedisce l’accesso al forfait, anche quella della contemporanea partecipazione ad associazioni in partecipazione.

Per quanto riguarda la lett. d – bis) la disposizione attualmente in vigore prevede che non possono accedere al regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente (di cui all’art. 49 del TUIR) e assimilati (di cui all’art. 50 del TUIR, ad esempio redditi di pensione), eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

In base alla nuova disposizione è irrilevante di per sé l’ammontare del reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito. La nuova norma si preoccupa di verificare che il rapporto di lavoro dipendente, non sia stato trasformato un’attività “fittiziamente” di lavoro autonomo al solo fine di beneficiare della tassazione più favorevole. Non sarà così possibile fruire del regime forfetario per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR e che esercitano attività d’impresa, o arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Ad esempio se l’80 per cento degli incassi proviene dall’emissione delle fatture nei confronti dell’ex datore di lavoro, tale situazione costituisce una causa ostativa all’accesso al regime forfetario. Invece non è una causa ostativa il mero possesso di redditi di lavoro dipendente indipendente, come ricordato, dall’ammontare dello stesso.

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