Dal 1° luglio 15 giorni (degli attuali dieci) per l’emissione delle e-fatture. In soffitta le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell’Iva del quarto trimestre. Ok al ravvedimento parziale e scelta su quale Isee presentare nell’arco del biennio. Sono questi alcuni degli emendamenti approvati ieri, in commissione finanze della camera alla proposta di legge semplificazioni fiscali, (Pdl Ruocco-Gusmeroli, dal nome rispettivamente del presidente della commissione Carla Ruocco, M5s, e del vicepresidente Alberto Gusmeroli, Lega) che lunedì arriverà all’esame dell’aula della camera.

Oggi si voterà sull’emendamento della discordia: il riconoscimento ad avvocati e commercialisti della competenza di gestire cessioni e affitti di azienda come i notai.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Modifiche alla comunicazione dei dati Iva quelle relative al secondo trimestre dovrano essere effettuate entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Le dichiarazioni dei redditti dovranno, inoltre, essere presentate al 30 novembre cambiando così il calendario fiscale.

Versamento tardivo. L’emendamento introduce una norma interpretativa per ratificare l’utilizzo del ravvedimento tardivo nei versamenti frazionati. Più in particolare: «Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata».

Controlli formali. L’emendamento in questione ratifica un principio già presente nello statuto del contribuente, evitare cioè di chiedere al contribuente dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria.

Più facile a dirsi che a farsi. E così per norma è stabilito che per quanto riguarda i controlli formali 36-bis e 36-ter: «Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria e a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa Anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente».

Isee dalla durata biennale. Un emendamento votato ieri prevede che l’indicatore di situazione economica equivalente (Isee) richiesto per l’accesso alle prestazioni sociali tra cui anche il reddito di cittadinanza, avrà una durata biennale.

La fotografia della situazione patrimoniale del contribuente sarà dunque più duratura e allo stesso tempo l’emendamento stabilisce che: resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare», scegliendo tra i due anni quello più economicamente vantaggioso.

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