Dal 1° gennaio 2019 scende a 30 anni il limite di età per i lavoratori con cui è possibile stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, fruendo, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
È possibile applicare la decontribuzione ai rapporti a tempo indeterminato stipulati con lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 30° anno di età (per il 2018 il limite di età era fissato a 35 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Per la verifica del pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini dell’agevolazione contributiva, non sono considerati eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e che non sono stati confermati al termine del periodo formativo.

Caratteri dell’esonero
L’esonero contributivo è totale qualora l’azienda assuma lavoratori in possesso dei seguenti due requisiti:
non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero dai 35 anni in su purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
siano residenti in una di queste Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia usufruito di un parziale esonero, può avvalersi del beneficio in caso di una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altri datori di lavoro privati, per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. In pratica, si forma una sorta di portabilità dell’agevolazione contributiva in capo al lavoratore.
Qualora il rapporto di lavoro agevolato, termini prima dei 36 mesi, il lavoratore potrà portare “in eredità” al nuovo datore di lavoro i mesi di decontribuzione non usufruiti dal precedente datore.

Tipologia contrattuale
È agevolabile l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, previsto dall’articolo 1 e ss., del Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015.
La decontribuzione si applica, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
In questo specifico caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato) (articolo 47, comma 7, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Nel caso prospettato, non vige la possibilità di usufruire dell’agevolazione contributiva, da parte di altro datore di lavoro, qualora il rapporto cessi durante il periodo incentivato. Inoltre, non si applicano i princìpi generali di fruizione degli incentivi ed il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva.
L’agevolazione contributiva si applica anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Limiti e regole
Per usufruire dell’incentivo, il datore di lavoro deve:
rispettare i princìpi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
non aver proceduto, nei sei mesi precedenti la data di assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Qualora il datore di lavoro proceda, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, l’Istituto Previdenziale (INPS) provvederà alla revoca dell’incentivo ed al recupero del beneficio già fruito da parte dell’azienda. In questo specifico caso, il recupero dei benefici agevolativi non comporterà alcun effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumeranno il lavoratore per il periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.

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