Premessa

Quello appena trascorso è stato un week-end a dir poco convulso, non solo per ciò che riguarda la problematica che tassativamente deve essere al primo posto per tutti, ovvero l’emergenza sanitaria, ma anche per i riflessi che i diversi provvedimenti tesi a contenere il contagio hanno sull’operatività delle imprese e dei professionisti.

Tralasciando, in quanto ormai superflue, tutte le incertezze e le problematiche di interpretazione che nelle ore si sono succedute a causa della diffusione di testi provvisori, incertezze che peraltro hanno indotto il CNDCEC ad invocare lo stop di tutte le scadenze quando pareva che fosse negata la possibilità di proseguire l’operatività di studio su tutto il territorio nazionale, tentiamo di fare ordine, analizzando i tratti salienti di ciascuna delle disposizioni emanate, cominciando da quelle che interessano l’intera Italia.

Le disposizioni del Ministero della Salute – Ordinanza 22 marzo 2020

Con ordinanza del 22 marzo 2020 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, impone il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Si tratta di una disposizione evidentemente tesa ad evitare che, anche alla luce delle ulteriori aziende costrette alla sospensione dell’attività, vi sia nuovamente un flusso di persone verso i luoghi di vacanza o verso i luoghi di origine, spostamento che potrebbe diffondere ulteriormente l’epidemia.

È fatto divieto di spostarsi (tranne che per le comprovate esigenze già citate) dal luogo in cui ci si trova, anche se diverso dal comune di residenza.

Di ciò si trova riscontro anche nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, di seguito analizzato, che all’art. 1, lettera b), prevede la soppressione all’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 della possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sospensione di tutte le attività non essenziali – D.P.C.M. 22 marzo 2020

La disposizione che maggiormente ha lasciato con il fiato sospeso, annunciata dal Presidente Conte nella tarda serata del 21 marzo ed il cui testo definitivo è stato ufficialmente diffuso sul sito del Governo e subito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, è quella che impone la sospensione di tutte le attività non essenziali.

I tratti essenziali:

La sospensione non è immediata. Prevede infatti l’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 22 marzo 2020 che le imprese che devono sospendere l’attività in forza del Decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Attività non sospese – D.P.C.M. 22 marzo 2020, Allegato 1

L’elenco delle attività per le quali è espressamente consentito la prosecuzione è contenuto nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020:

ATECODESCRIZIONE
01Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03Pesca e acquacoltura
05Estrazione di carbone
06Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10Industrie alimentari
11Industria delle bevande
13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00Confezioni di camici, divise e altri indumenti da Iavoro
16.24.20Fabbricazione di imballaggi in legno
17Fabbricazione di carta
18Stampa e riproduzione di supporti registrati
19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20Fabbricazione di prodotti chimici
21Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1Fabbricazione di articoli in gomma
22.2Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo deIl’elettricità
28.3fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4Fabbricazione di casse funebri
33Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37Gestione delle reti fognarie
38Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42Ingegneria civile
43.2Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51Trasporto aereo
52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53Servizi postali e attività di corriere
55.1Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative
69Attività legali e contabili
70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72Ricerca scientifica e sviluppo
74Attività professionali, scientifiche e tecniche
75Servizi veterinari
80.1Servizi di vigilanza privata
80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00Attività dei call center
82.92Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2Agenzie di distribuzione di Iibri, giornali e riviste
84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85Istruzione
86Assistenza sanitaria
87Servizi di assistenza sociale residenziale
88Assistenza sociale non residenziale
94Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Specifiche disposizioni per attività professionali – D.P.C.M. 22 marzo 2020

Per quanto riguarda specificatamente l’attività dei professionisti contabili, essi rientrano nella categoria 69, inclusa nell’allegato 1, che sfugge espressamente all’imposizione della sospensione.

Più in generale, il Decreto prevede che tutte le attività professionali non siano sospese, ma resti per loro ferma la previsione di cui all’art. 1 , punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ovvero dare massima attuazione possibile al lavoro agile, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere i reparti non indispensabili, assumere protocolli anti contagio e misure di protezione individuali se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro. Incentivate infine le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Specifiche disposizioni per le attività commerciali – D.P.C.M. 22 marzo 2020

Per quanto riguarda le attività commerciali, restano valide le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

Per quanto riguarda le attività commerciali,quindi, resta fermo l’elenco delle attività cui è consentito restare aperto (es. alimentari, farmacie, etc. – vedasi il Commento “Coronavirus, nuova stretta alle attività commerciali e servizi dal 12 al 25 marzo“), con le ulteriori limitazioni successivamente imposte dall’ordinanza 20 marzo 2020, ovvero, per quanto qui di interesse, la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, mentre restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

La chiusura degli esercizi commerciali disposta dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 fino al 25 marzo viene estesa fino al 3 aprile.

Specifiche disposizioni per le attività di filiera alle attività essenziali – D.P.C.M. 22 marzo 2020

L’art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), prevede che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all’allegato 1 che sia funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali.

In questo caso, occorre effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Effettuata la comunicazione, l’attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.

Riassumendo, l’attività che dovrebbe essere sospesa in quanto non ricompresa nell’allegato 1, per proseguire l’attività deve:

  1. effettuare produzioni di beni o servizi che siano essenziali alle attività di cui all’allegato 1 (ovvero far effettivamente parte della filiera delle attività essenziali);
  2. effettuare una specifica comunicazione in tal senso al Prefetto, effettuata la quale può continuare l’attività a meno che il Prefetto non rilevi che non si tratta effettivamente di attività di filiera e quindi ne disponga la chiusura.

Ulteriori attività essenziali – D.P.C.M. 22 marzo 2020

Restano autorizzate le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (Legge n. 146 del 12 giugno 1990), ma restano ovviamente chiusi musei e luoghi di cultura, nonché i servizi di istruzione (a meno che non siano esercitati a distanza).

Parimenti, è sempre autorizzata l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

Ulteriori attività proseguibili previa comunicazione al Prefetto – D.P.C.M. 22 marzo 2020

Infine, viene prevista la possibilità di proseguire nelle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo laddove dalla chiusura dell’impianto derivi un pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di incidenti.

In questo caso, occorre preliminarmente effettuare una comunicazione al Prefetto, che può disporre la sospensione dell’attività se non vengono ravvisati i motivi sovra elencati che giustificano la prosecuzione.

Ulteriori attività proseguibili previa autorizzazione del Prefetto – D.P.C.M. 22 marzo 2020

Per quanto riguarda le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, le stesse possono proseguire previa autorizzazione del Prefetto della provincia in sui sono ubicate le attività produttive.

Le disposizioni specifiche Regione Lombardia e Piemonte

Quanto sin qui analizzato riguarda l’intero territorio nazionale. Tuttavia, imprese e professionisti che operano nelle Regioni Lombardia e Piemonte devono confrontarsi con le particolari regole imposte dalle determine regionali.

Di seguito si riportano alcuni passaggi salienti, con raccomandazione di prendere attenta visione delle singole disposizioni nella loro interezza:

È di fondamentale importanza sottolineare che le previsioni delle Regioni Lombardia e Piemonte sono in molti casi molto più restrittive di quanto previsto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 a livello nazionale, ponendo un problema di coordinamento tra normativa nazionale e regionale.

Regione Lombardia

L’ordinanza della Regione Lombardia prevede, limitandoci in questa sede alle principali indicazioni che possono essere d’interesse per le attività produttive e professionali:

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Le disposizioni dell’Ordinanza hanno effetto dal 22 marzo fino al 15 aprile 2020.

Regione Piemonte

Il Decreto della Regione Piemonte prevede, limitandoci in questa sede alle principali indicazioni che possono essere d’interesse per le attività produttive e professionali:

Ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.

 Le predette disposizioni hanno efficacia dal 22 marzo al 3 aprile 2020.

IORIO ASSOCIATI SRL

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20127 Milano (Mi)

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

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