Premessa
Quello appena trascorso è stato un week-end a dir poco convulso, non solo per ciò che riguarda la problematica che tassativamente deve essere al primo posto per tutti, ovvero l’emergenza sanitaria, ma anche per i riflessi che i diversi provvedimenti tesi a contenere il contagio hanno sull’operatività delle imprese e dei professionisti.
Tralasciando, in quanto ormai superflue, tutte le incertezze e le problematiche di interpretazione che nelle ore si sono succedute a causa della diffusione di testi provvisori, incertezze che peraltro hanno indotto il CNDCEC ad invocare lo stop di tutte le scadenze quando pareva che fosse negata la possibilità di proseguire l’operatività di studio su tutto il territorio nazionale, tentiamo di fare ordine, analizzando i tratti salienti di ciascuna delle disposizioni emanate, cominciando da quelle che interessano l’intera Italia.
Le disposizioni del Ministero della Salute – Ordinanza 22 marzo 2020
Con ordinanza del 22 marzo 2020 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, impone il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Si tratta di una disposizione evidentemente tesa ad evitare che, anche alla luce delle ulteriori aziende costrette alla sospensione dell’attività, vi sia nuovamente un flusso di persone verso i luoghi di vacanza o verso i luoghi di origine, spostamento che potrebbe diffondere ulteriormente l’epidemia.
È fatto divieto di spostarsi (tranne che per le comprovate esigenze già citate) dal luogo in cui ci si trova, anche se diverso dal comune di residenza.
Di ciò si trova riscontro anche nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, di seguito analizzato, che all’art. 1, lettera b), prevede la soppressione all’art. 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 della possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sospensione di tutte le attività non essenziali – D.P.C.M. 22 marzo 2020
La disposizione che maggiormente ha lasciato con il fiato sospeso, annunciata dal Presidente Conte nella tarda serata del 21 marzo ed il cui testo definitivo è stato ufficialmente diffuso sul sito del Governo e subito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020, è quella che impone la sospensione di tutte le attività non essenziali.
I tratti essenziali:
- il Decreto dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, tranne quelle espressamente elencate all’allegato 1.
- tutte le attività sospese possono comunque proseguire “in modalità agile” o a distanza.
La sospensione non è immediata. Prevede infatti l’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 22 marzo 2020 che le imprese che devono sospendere l’attività in forza del Decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Attività non sospese – D.P.C.M. 22 marzo 2020, Allegato 1
L’elenco delle attività per le quali è espressamente consentito la prosecuzione è contenuto nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020:
ATECO | DESCRIZIONE |
01 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
03 | Pesca e acquacoltura |
05 | Estrazione di carbone |
06 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.94 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da Iavoro |
16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.1 | Fabbricazione di articoli in gomma |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo deIl’elettricità |
28.3 | fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
28.93 | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.19 | Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto |
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20.00 | Attività dei call center |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di Iibri, giornali e riviste |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
Specifiche disposizioni per attività professionali – D.P.C.M. 22 marzo 2020
Per quanto riguarda specificatamente l’attività dei professionisti contabili, essi rientrano nella categoria 69, inclusa nell’allegato 1, che sfugge espressamente all’imposizione della sospensione.
Più in generale, il Decreto prevede che tutte le attività professionali non siano sospese, ma resti per loro ferma la previsione di cui all’art. 1 , punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ovvero dare massima attuazione possibile al lavoro agile, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere i reparti non indispensabili, assumere protocolli anti contagio e misure di protezione individuali se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro. Incentivate infine le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Specifiche disposizioni per le attività commerciali – D.P.C.M. 22 marzo 2020
Per quanto riguarda le attività commerciali, restano valide le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Per quanto riguarda le attività commerciali,quindi, resta fermo l’elenco delle attività cui è consentito restare aperto (es. alimentari, farmacie, etc. – vedasi il Commento “Coronavirus, nuova stretta alle attività commerciali e servizi dal 12 al 25 marzo“), con le ulteriori limitazioni successivamente imposte dall’ordinanza 20 marzo 2020, ovvero, per quanto qui di interesse, la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali, mentre restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
La chiusura degli esercizi commerciali disposta dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 fino al 25 marzo viene estesa fino al 3 aprile.
Specifiche disposizioni per le attività di filiera alle attività essenziali – D.P.C.M. 22 marzo 2020
L’art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, lettera d), prevede che sono consentite anche le attività non espressamente elencate all’allegato 1 che sia funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di quelle essenziali.
In questo caso, occorre effettuare una comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, nella quale devono essere espressamente indicate le imprese e le amministrazioni (servizi di pubblica utilità) beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Effettuata la comunicazione, l’attività può proseguire, ma il Prefetto può disporre la sospensione se non ravvede il rispetto delle condizioni richieste.
Riassumendo, l’attività che dovrebbe essere sospesa in quanto non ricompresa nell’allegato 1, per proseguire l’attività deve:
- effettuare produzioni di beni o servizi che siano essenziali alle attività di cui all’allegato 1 (ovvero far effettivamente parte della filiera delle attività essenziali);
- effettuare una specifica comunicazione in tal senso al Prefetto, effettuata la quale può continuare l’attività a meno che il Prefetto non rilevi che non si tratta effettivamente di attività di filiera e quindi ne disponga la chiusura.
Ulteriori attività essenziali – D.P.C.M. 22 marzo 2020
Restano autorizzate le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali (Legge n. 146 del 12 giugno 1990), ma restano ovviamente chiusi musei e luoghi di cultura, nonché i servizi di istruzione (a meno che non siano esercitati a distanza).
Parimenti, è sempre autorizzata l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:
- farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici;
- prodotti agricoli ed alimentari;
- ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Ulteriori attività proseguibili previa comunicazione al Prefetto – D.P.C.M. 22 marzo 2020
Infine, viene prevista la possibilità di proseguire nelle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo laddove dalla chiusura dell’impianto derivi un pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di incidenti.
In questo caso, occorre preliminarmente effettuare una comunicazione al Prefetto, che può disporre la sospensione dell’attività se non vengono ravvisati i motivi sovra elencati che giustificano la prosecuzione.
Ulteriori attività proseguibili previa autorizzazione del Prefetto – D.P.C.M. 22 marzo 2020
Per quanto riguarda le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, le stesse possono proseguire previa autorizzazione del Prefetto della provincia in sui sono ubicate le attività produttive.
Le disposizioni specifiche Regione Lombardia e Piemonte
Quanto sin qui analizzato riguarda l’intero territorio nazionale. Tuttavia, imprese e professionisti che operano nelle Regioni Lombardia e Piemonte devono confrontarsi con le particolari regole imposte dalle determine regionali.
Di seguito si riportano alcuni passaggi salienti, con raccomandazione di prendere attenta visione delle singole disposizioni nella loro interezza:
- Regione Lombardia: Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020
- Regione Piemonte: Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 .
È di fondamentale importanza sottolineare che le previsioni delle Regioni Lombardia e Piemonte sono in molti casi molto più restrittive di quanto previsto dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 a livello nazionale, ponendo un problema di coordinamento tra normativa nazionale e regionale.
Regione Lombardia
L’ordinanza della Regione Lombardia prevede, limitandoci in questa sede alle principali indicazioni che possono essere d’interesse per le attività produttive e professionali:
- la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
- il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Le disposizioni dell’Ordinanza hanno effetto dal 22 marzo fino al 15 aprile 2020.
Regione Piemonte
Il Decreto della Regione Piemonte prevede, limitandoci in questa sede alle principali indicazioni che possono essere d’interesse per le attività produttive e professionali:
- i mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l’accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
- vietata la sosta e l’assembramento davanti ai distributori automatici “h24” che erogano bevande e alimenti confezionati;
- blocco delle slot machine e disattivazione di monitor e televisori da parte degli esercenti;
- fermata l’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico.
Ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.
Le predette disposizioni hanno efficacia dal 22 marzo al 3 aprile 2020.