Premessa- La detrazione Irpef dell’Iva pagata sugli immobili, a destinazione residenziale di classe energetica A o B, molto probabilmente troverà applicazione anche per il 2017; lo prevede un maxiemendamento al “Milleproroghe” approvato giovedì dal Senato e che ora andrà alla Camera.

Si ricorda che tale benefico fiscale non aveva trovato spazio nella Legge di Bilancio 2017, ma era stata accolta una “raccomandazione” che prevedeva l’inserimento della proroga dell’’efficacia dell’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in relazione agli acquisti di abitazioni in classe energetica A e B effettuati fino al 31 dicembre 2019 nel primo provvedimento normativo utile.

Normativa – La Legge di Stabilità 2016, Legge n° 208 del 2015, prevede ai fini Irpef, la detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 % dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul prezzo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le disposizioni normative non limitano il beneficio all’acquisto dell’abitazione principale, per cui sono ammesse all’agevolazione sia le seconde case sia gli immobili c.d. di lusso. Anche l’acquisto delle pertinenze dello stesso immobile è agevolabile a condizione che lo stesso avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (circolare 20/E 18 maggio 2016).

Ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016 o 2017 se si arriverà all’approvazione finale dell’emendamento in commento. L’IVA in acconto versata nell’anno 2015 per acquisti effettuati nel 2016 non è detraibile perché la norma attuale si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016, inoltre, la norma fa espresso riferimento alle unità immobiliari cedute dalle imprese costruttrici, intesa quale impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento”, considerando tale, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche l’impresa di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, rimane fermo il principio secondo il quale non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

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