Decreto “Rilancio”: proroga al 16 settembre
I versamenti di marzo, aprile e maggio sospesi dal Decreto “Cura Italia” e dal Decreto “Liquidità” slittano al 16 settembre 2020, in unica soluzione o in quattro rate di pari importo. È quanto prevede una norma contenuta nel c.d. Decreto “Rilancio” che dovrebbe, appunto, rilanciare l’economia italiana così duramente colpita a seguito della crisi scatenatasi con l’epidemia di Coronavirus. A dire il vero la nuova norma non contiene ulteriori novità rispetto a quanto già si sapeva sui soggetti interessati dalle precedenti sospensioni. Si limita solo ad un generalizzato slittamento dell’appuntamento con la cassa a dopo l’estate. Ciò, però, non fa venir meno l’interesse ad una norma che sicuramente darà maggior respiro alle imprese e ai lavoratori autonomi, permettendogli di prendere fiato nella lenta ma ormai non più rimandabile ripresa delle attività.
Per capire meglio l’impatto della nuova disposizione occorre, innanzitutto, individuare le scadenze interessate.
In linea di massima, anche se con qualche piccolo distinguo, sia il decreto “Cura Italia” che il decreto “Liquidità” hanno sospeso il versamento:
Inoltre, altro dato comune riguarda i beneficiari: possono godere della sospensione solo i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
Sospensioni previste dal decreto “Liquidità”
Il primo blocco di scadenze che slitta al 16 settembre è quello dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020.
Questa norma ha previsto la sospensione delle suddette imposte e contributi, relativamente ai mesi di aprile e maggio, con versamento il 30 giugno (in unica soluzione o in 5 rate) per le imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:
Le suddette sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:
La sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
Inoltre, l’art. 19 del decreto ha previsto che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d’acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, quindi si fa riferimento ai professionisti e agli agenti e rappresentanti di commercio), da parte del sostituto d’imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
In tal caso, il soggetto interessato, rilasciando al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti, poteva effettuare il versamento delle ritenute non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensioni previste dal decreto “Cura Italia”
Oltre a queste sospensioni, qualche settimana prima, con il D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) erano state disposte alcune prime proroghe che interessavano, salvo qualche eccezione di cui si dirà a breve, i versamenti del mese di marzo.
In particolare, era stato previsto che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sono sospesi i versamenti delle imposte e contributi sopra indicati che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: questi versamenti andavano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
La sospensione dei versamenti dell’IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Invece, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), i versamenti sospesi ai sensi del D.M. finanze 24 febbraio 2020 andavano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Inoltre, erano state previste alcune regole particolari e precisamente:
Cosa prevede la nuova norma.
Come accennato, con il decreto “Rilancio” non si modifica in alcun modo l’impianto normativo dei decreti precedenti.
Ciò che viene disposto è un “semplice” posticipo di tutti gli adempimenti (o meglio, versamenti) sopra elencati ad un’unica data di scadenza, fissata per il 16 settembre 2020.
Entro tale data, pertanto, occorrerà versare il dovuto in unica soluzione oppure optando per la rateazione in quattro rate mensili di pari importo.
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