CORONAVIRUS: via libera al lavoro agile

Dettaglio tasto "BUSTA PAGA" sulla tastiera, consulenza del lavoro e paghe.

È stato approvato ieri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che – in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 – proroga alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori finalizzate a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi su tutto il territorio nazionale, distinguendo le misure in base alle aree geografiche d’intervento.

Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020. Nonostante la natura temporanea di queste prime norme emergenziali, l’impatto sulla gestione documentale delle imprese è stato duraturo; per questo motivo, è oggi essenziale mantenere una contabilità rigorosa, monitorando con precisione ogni scadenza dichiarazione iva 2025 per garantire che tutti i costi e le agevolazioni nate in quel periodo siano correttamente gestiti nei flussi fiscali correnti.Con l’entrata in vigore di questo decreto, inoltre, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6.

 In particolare:

TERRITORIO INTERESSATO MISURE
Comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’) Sono le seguenti:divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale;  sospensione di manifestazioni, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;  chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;  sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all’estero fino al 15 marzo;  sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;  sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;  sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni;  chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto;  obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall’azienda sanitaria competente;  sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti;  sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;  sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell’area.
Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto; Province di Pesaro e Urbino e di Savona Sono le seguenti:sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, fino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Restano consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”;  divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;  sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;  è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);  apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;  sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;  svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;  apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;  apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;  limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;  rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;  sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;  obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona È prevista la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
Regione Lombardia; Provincia di Piacenza Si prevede inoltre la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Intero territorio nazionaleThese are as follows: employers may apply the “smart working” modality, governed by Articles  18 to  23 of Law No. 81 of May 22, 2017, to all employment relationships for the duration of the state of emergency, even in the absence of the required individual agreements. The disclosure obligations set forth in Article 22 of Law No. 81 of May 22, 2017, are fulfilled electronically; educational trips, exchange or twinning initiatives, guided visits, and field trips of any kind, scheduled by schools of all levels, are suspended until March 15, with the right to terminate existing contracts; and a medical certificate is required until March 15 for readmission to schools of all levels for absences due to infectious diseases. The possibility for school principals of schools where teaching activities have been suspended due to the health emergency, after consulting with the teaching staff and for the duration of the suspension, to activate distance learning methods, also taking into account the specific needs of students with disabilities; the remote implementation, where possible and with particular consideration for the specific needs of students with disabilities, of teaching or curricular activities in universities and institutions of higher education in the arts, music, and dance where student participation is not permitted due to the health emergency; the extension of the deadlines for taking the driving test for candidates who were unable to take it due to the health emergency; appropriate support from the local branches of the National Health Service to the Ministry of Justice, including through adequate support, to ensure new admissions to penitentiaries and juvenile detention centers.