Premessa – Il Legislatore con alcune disposizione normative contenute nel D.L n. 50/2017 ha ridotto ad euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazione da cui i crediti stessi emergono, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
La violazione del predetto obbligo comporta il recupero (a mezzo atto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate) del credito impropriamente utilizzato, oltre che degli interessi e l’applicazione delle dovute sanzioni.
Inoltre, per i soggetti titolari di partita IVA, è stato istituito l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti d’imposta. Dunque, in presenza di crediti compensati, il modello F24 dei predetti soggetti, potrà essere presentato solo telematicamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (non è più possibile farlo attraverso i servizi di home banking).
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Con riferimento a quanto detto in premessa e con particolare riguardo alla decorrenza delle novità, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57/E pubblicata ieri, ha chiarito che le news entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 24 aprile 2017.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. A tal proposito è stato, pertanto, precisato che:
- per le dichiarazioni già presentate prima del 24 aprile (esempio Modello IVA/2017) prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli, quindi, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000;
- per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017, ad esempio Modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998; è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000, valgono quindi i nuovi limiti.
Infine, nella Risoluzione in commento, è affermato che, il controllo in merito all’obbligo, per i titolari di partita IVA, di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di F24 con crediti utilizzati in compensazione, inizierà a partire dal 1° giugno.
fonte: fiscal focus