Premessa

Delle caratteristiche di accesso e permanenza nel regime forfetario, così come riformulato dalla Legge n. 145/2018, si è lungamente discusso nel corso dell’ultimo mese. Definita la platea dei soggetti interessati, diviene ora opportuno stabilire alcuni punti fermi che devono regolare l’emissione delle fatture.

Innanzi tutto è appena il caso di ricordare che il contribuente in regime agevolativo forfetario non è obbligato all’emissione di fattura in formato elettronico. Ciò non di meno, può su base volontaria decidere di emettere fatture elettroniche, senza che ciò comporti altra conseguenza che non sia quella di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale.
I contribuenti forfetari, ricordiamo, sono fuori dal “mondo IVA”, per questa ragione nell’emettere le fatture non esporranno mai l’imposta sul valore aggiunto. Di contro, i medesimi soggetti non possono portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti. L’assenza dell’IVA, tuttavia, impone l’assolvimento dell’imposta di bollo su ciascuna fattura che superi l’importo di euro 77,47.  

Se la fatturazione viene effettuata in via analogica (ovvero su carta), l’imposta sarà assolta mediante apposizione di una marca da bollo da 2 euro su ciascun originale fattura (ovvero sul documento che resta al cliente del contribuente forfetario).  Se, invece, il contribuente forfetario emette fattura elettronica, all’atto dell’emissione dovrà segnalare mediante l’apposito campo che si tratta di fattura soggetta a bollo (in questo caso, virtuale). 

Sarà l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle e-fatture trasmesse al SDI, a conteggiare la somma dei vari “due euro”, con cadenza trimestrale, e richiedere il versamento effettivo di quanto dovuto con modello F24.

Fatture emesse dai contribuenti forfetari, aspetti comuni

Per le fatture emesse dai contribuenti forfetari valgono, laddove applicabili, i medesimi obblighi previsti per l’emissione delle fatture da parte di contribuenti diversi.  Gli elementi essenziali di cui all’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, pertanto, dovranno essere presenti, ovvero:

La peculiarità delle fatture emesse dai forfetari è che non è mai esposta l’IVA e per questa ragione è necessario inserire una specifica locuzione che evidenzi che si tratta di fattura emessa da tale tipologia di contribuenti.

Altra peculiarità, che discende dal fatto che il forfetario non è sostituto di imposta e altrettanto non è tenuto a subire ritenute d’acconto, è che la ritenuta non sarà mai presente. È comunque opportuno precisare, anche in questo caso, come mai la r/a non viene esposta, anche al fine di agevolare la compilazione della CU da parte il soggetto che riceve la fattura nell’ambito di attività imprenditoriale o professionale.

La controparte, infatti, sarà così in grado di meglio identificare se la ritenuta non sia presente poiché si tratta di prestazione non assoggettabile a ritenuta per natura, oppure se non è presente poiché la prestazione, seppure rientrate tra quelle normalmente assoggettabili, è stata effettuata da un contribuente in regime agevolato.

Ultima peculiarità, di cui si è già detto, è l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo nella misura di due euro su ciascuna fattura il cui importo superi la soglia di euro 77,47.

Forfetario – Cessioni di beni

Un contribuente in regime forfetario che emette fattura a fronte di cessioni di beni deve esporre la natura, quantità e qualità di prodotti ceduti, ed esplicitare il proprio regime fiscale, e ricorrendone il caso assolvere imposta di bollo.

Negozio di cartoleria che emette fattura per cessione di  10 dossier uso ufficio, corrispettivo 10 euro cadauno.

Forfetario – Prestazioni di servizi

Un contribuente in regime forfetario che emette fattura a fronte della prestazione di un servizio deve esporre la natura dei servizi prestati, ed esplicitare il proprio regime fiscale, e ricorrendone il caso assolvere l’imposta di bollo.

Falegname che emette fattura per il restauro e la verniciatura di 6 sedie per totali euro 1.000,00.

Forfetario – Lavoratore autonomo iscritto all’INPS Gestione separata

Un contribuente in regime forfetario che operi in qualità di lavoratore autonomo e che, essendo privo di cassa previdenziale obbligatoria, risulti iscritto alla Gestione INPS Separata, nell’emettere parcella può decidere di addebitare la rivalsa INPS, fissata attualmente nella misura del 4%.

Ai fini della verifica della soglia dei 65mila euro annui di compensi la rivalsa INPS deve essere considerata in aggiunta all’onorario. In dichiarazione dei redditi l’intera somma versata a titolo di contributi, ivi compreso il 4% addebitato ai clienti, diviene onere deducibile.

Trattandosi di prestazione professionale, la parcella – normalmente soggetta a ritenuta d’acconto – non sconterà ritenuta poiché si tratta di contribuente in regime forfetario.

Interprete e traduttore che emette fattura per la traduzione di un testo tecnico.

Forfetario – Professionista iscritto a Cassa di Previdenza

Un contribuente in regime forfetario che operi in qualità di lavoratore autonomo e che sia iscritto alla Cassa Professionale di riferimento (CNPADC Commercialisti, Cassa Forense Avvocati, INPGI Giornalisti ecc.) nell’emettere parcella addebita il contributo integrativo a carico del committente.

A differenza di quanto accade con l’INPS gestione separata, il contributo integrativo da corrispondersi alla Cassa previdenziale di riferimento, ed addebitato ai clienti, costituisce per il professionista un debito nei confronti della Cassa stessa. Come tale, non concorre alla soglia dei 65.000 euro annui, poiché non si tratta di compensi (e non potrà essere esposto in Redditi quale onere deducibile, a differenza del contributo soggettivo e di maternità che restano a carico del professionista stesso).

Trattandosi di prestazione professionale, la parcella – normalmente soggetta a ritenuta d’acconto – non sconterà ritenuta poiché si tratta di contribuente in regime forfetario.

Prestazione professionale svolta da Dottore Commercialista.

Forfetario – Le spese anticipate in nome e per conto

Indipendentemente dall’iscrizione ad una qualche Cassa di previdenza obbligatoria, piuttosto che all’INPS gestione separata, non è inusuale, soprattutto in ambito professionale, che si sostengano spese in nome e per conto del cliente. Queste spese, debitamente documentate, risultano escluse dal campo IVA ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972.

Trattandosi di poste meramente numerarie, le somme anticipate in nome e per conto del cliente, e debitamente documentate, non concorrono alla soglia dei 65.000 euro annui di compensi, poiché sono crediti verso il cliente per anticipazioni, e non onorari.

Prestazione professionale svolta da Dottore Commercialista con addebito di spese anticipate in nome e per conto.

IORIO ASSOCIATI SRL

Via Giulio e Corrado Venini 18

20127 Milano (Mi)

Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.

P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. MI 07231080966

Tel. 02.66985309

Dottori Commercialisti a Milano

Tel. 02.66985309

Newsletter