La filiera dei carburanti, in teoria, avrebbe dovuto essere già pronta a partire dal 1° luglio 2018 all’avvento dell’obbligo di fatturazione elettronica. Così non è stato, e infatti con il c.d. “DL Dignità” – Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito in Legge n. 96 del 9 agosto 2018, l’obbligo di e-fattura era stato limitato alla filiera “ante pompa”, andando quindi ad interessare le forniture di gasolio e benzina ad uso autotrazione con l’esclusione dei rifornimenti effettuati presso la rete distributiva stradale. Per questa ragione, dal 1° luglio 2018 e sino a tutto il 31 dicembre 2018 erano rimaste valide le modalità e le regole pregresse per quanto riguarda l’utilizzo della scheda carburante o, in alternativa, il pagamento dei rifornimenti esclusivamente con moneta elettronica. 

E’ comunque partito il 1° luglio 2018 l’obbligo imposto a coloro che acquistano carburanti di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, così come puntualmente individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 73203/2018 del 4 aprile 2018. 

L’evoluzione convulsa della normativa relativa ai carburanti ha ingenerato una certa confusione, aggravatasi con l’avvio dell’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica che è divenuto operativo per tutti a partire dal 1° gennaio 2019 (con l’esclusione delle sole imprese “minori”, ovvero contribuenti forfettari ed in regime di vantaggio). Per tale ragione si ritiene utile fornire un sunto del quadro di insieme. 

Rifornimenti di carburante, disposizioni in vigore per l’anno 2018
Riepiloghiamo sinteticamente il quadro complessivo dell’anno 2018: 

Rifornimenti di carburante, disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2019
Per quanto riguarda le normative attualmente applicabili, è necessario primariamente ricordare che restano pienamente vigenti le disposizioni relative all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Quindi, al fine di poter detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di carburanti (nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 633/72), e dedurre il costo (nei limiti dei dettami del T.U.I.R.), è tutt’ora vigente l’obbligo di pagamento effettuato esclusivamente con modalità tracciabili, ovvero con l’utilizzo di uno degli strumenti previsti dal summenzionato Provvedimento 73203/2018. 

Per quanto riguarda, invece, la documentazione a supporto dell’acquisto effettuato, occorre ricordare che sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 909 – 3 della Manovra 2018 – Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – ovvero dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria l’emissione di fattura in esclusivo formato elettronico per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

La scheda carburante, pertanto, è andata definitivamente in pensione, così come non è più utilizzabile la documentazione di spesa basata su pagamenti effettuati esclusivamente in modalità elettronica. Questi strumenti, infatti, inerivano l’aspetto “passivo”, ovvero la documentazione utilizzabile dall’acquirente per dimostrare la spesa. L’obbligo di fatturazione elettronica, tuttavia, ha investito in pieno anche la rete distributiva dei carburanti, a partire dal 1° gennaio 2019, e pertanto anche i rifornimenti effettuati presso la rete distributiva stradale dovranno essere sempre e comunque documentati da e-fattura. 

In sostanza, dal 2019 occorre rispettare due condizioni: possesso di fattura elettronica e pagamento tracciato. 

Al fine di rendere meno oneroso il flusso amministrativo, l’Agenzia delle Entrate, nel corso del convegno CNDCEC / ADE tenutosi il 15 gennaio 2019, ha ricordato che il distributore può avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72, ovvero la fatturazione differita, potendo quindi emettere un’unica fattura – entro il giorno 15 del mese successivo – a fronte di tutte le cessioni effettuate verso lo stesso cliente nel mese precedente. Per potersi avvalere della fattura differita, tuttavia, occorre che per ciascun rifornimento sia rilasciato un DDT o documento equipollente, e sul punto è stato chiarito che si considera come tale anche lo scontrino generalmente rilasciato dalle apparecchiature di rifornimento, eventualmente integrato a mano con la partita IVA del soggetto acquirente. 

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