Il bonus giovani genitori è fruibile anche dai professionisti; l’apertura arriva dal Ministero del Lavoro. Il Dicastero, infatti, riprendendo la definizione comunitaria di imprese che include anche l’attività dei liberi professionisti, ammette tra i possibili beneficiari dell’incentivo anche gli studi professionali. Il beneficio, pari a 5.000 euro, spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, anche a part-time, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato di giovani, di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, disoccupati o titolari di un rapporto precario ed iscritti in un’apposita banca dati gestita dall’INPS.
BONUS GIOVANI GENITORI
Il Ministero del Lavoro si adegua alla definizione comunitaria di imprese che include anche l’attività dei liberi professionisti ed apre il bonus giovani genitori ai professionisti.
L’equiparazione è sancita nell’interpello 16/2016, in risposta al quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’incentivo, che, per espressa previsione normativa, comprende esclusivamente le imprese private e società cooperative.
In particolare, l’incentivo, ai sensi del decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010), è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, giovani, di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, disoccupati o titolari di un rapporto precario ed iscritti nella Banca Dati Giovani Genitori dell’INPS.
La locuzione “imprese private”, secondo il Ministero del Lavoro, deve essere interpretata superando lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento ed adottando la nozione di impresa fornita a livello comunitario, che “considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica” (Allegato I, Raccomandazione 2003/361/CE).
L’equiparazione tra imprese e professionisti, continua il Dicastero, è avvalorata anche dal Consiglio di Stato, che riconosce come la definizione di “imprenditore” di derivazione comunitaria differisca da quella desumibile dal codice civile e che in quest’ultima si possa ravvisare una possibile discriminazione “nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro”.
Da quanto sopra esposto, il Ministero ritiene possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato”.
Ne consegue che anche gli studi professionali sono ricompresi tra i possibili beneficiari dell’incentivo giovani genitori.
Il bonus spetta per l’assunzione a tempo indeterminato, anche a part-time, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato di giovani genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, disoccupati o titolari di un rapporto precario ed iscritti alla “Banca dati per l’occupazione di giovani genitori” gestita dall’INPS (per verificare che il giovane è iscritto alla banca dati è possibile consultare la banca dati, mediante il codice fiscale del lavoratore).
L’incentivo è riconosciuto anche per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Per godere dell’incentivo, come precedentemente accennato, è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” gestita dall’INPS.
Per iscriversi alla banca dati è necessario autenticarsi mediante il Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto.
L’iscrizione, come indicato nella circolare INPS n. 115 del 5 settembre 2011 e nel messaggio n. 7376 del 10 dicembre 2015, si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’Inps seguendo il seguente percorso: Servizi on line / Accedi ai servizi / Servizi per il cittadino / autenticazione con codice fiscale e Pin / Fascicolo previdenziale del cittadino / Comunicazioni telematiche / Invio comunicazioni / Iscrizione banca dati giovani genitori.
Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.
Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
1) avere un’età inferiore a 35 anni;
2) essere genitori di figli minori (legittimi, naturali o adottivi), ovvero affidatari di minori;
3) essere disoccupati (in tal caso i soggetti dovranno risultare iscritti presso un centro pubblico per l’impiego) o titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
– lavoro subordinato a tempo determinato;
– lavoro in somministrazione;
– lavoro intermittente;
– lavoro ripartito;
– contratto di inserimento;
– collaborazione a progetto o occasionale;
– lavoro accessorio;
– collaborazione coordinata e continuativa.
Dalla banca dati si verrà cancellati automaticamente in caso compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto o al raggiungimento della maggiore età di tutti i minori ovvero di assunzione a tempo indeterminato.
Invece, in caso di cessazione dell’affidamento del minore, la cancellazione deve essere effettuata direttamente dall’interessato.
Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.
Il contributo ammonta a 5.000 euro per ogni lavoratore assunto, fino ad un massimo di 5 assunzioni.
Il beneficio può essere goduto per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella banca dati ed è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
L’incentivo può fruito tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore.
Ai fini della fruizione dell’incentivo, come stabilito nella circolare INPS n. 115 del 5 settembre 2011, devono essere rispettate le seguente condizioni:
– l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili;
– il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
– il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
– il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
La domanda di accesso all’incentivo deve essere presentata successivamente all’assunzione, mediante il modulo telematico disponibile presso il Cassetto previdenziale delle Aziende del sito www.inps.it, selezionando il link identificato dalla dicitura “GIOV-GE”.
Entro il giorno successivo all’invio, l’INPS, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.
Nella sezione istanze on-line del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della richiesta.
fonte: www.ipsoa.it