Con il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 – c.d. Decreto “Aiuti” – viene introdotta una misura a sostegno di molti cittadini per far fronte al recente caro vita.

Molti i beneficiari dell’indennità “una tantum” di 200 euro: non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione, lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà ancora attendere il decreto attuativo.

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro nell’Approfondimento del 9 giugno 2022 analizza il provvedimento e le sue criticità.

Lavoratori dipendenti Art. 31 D.L. n. 50/2022L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti:è pari a 200 euro;verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022.Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive Uniemens del mese di luglio 2022 a seguito delle indicazioni che saranno fornite dall’Inps.L’indennità, secondo il tenore letterale della norma spetta ai lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022 con esclusione dei lavoratori domestici, questi ultimi, peraltro, già beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 32, comma 8 del D.L. n. 50/2022 alle condizioni ivi previste.Requisiti soggettivi in capo ai lavoratori per accedere all’indennità:nessun legame al reddito imponibile percepito nel 2021;aver beneficiato dell’esonero dello 0,8% (Legge n. 234/2021, art. 1, c. 121) per almeno una mensilità;riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.Sussiste il dubbio se per il diritto all’indennità sia necessario aver effettivamente beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a prescindere dell’effettiva applicazione dell’esonero da parte del datore di lavoro nelle mensilità individuate dal legislatore.Si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato.Il datore di lavoro procede automaticamente al riconoscimento dell’indennità in subordine a una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolaredi un trattamento pensionistico;e del reddito di cittadinanza.L’indennità può essere corrisposta solo una volta. Pertanto, un soggetto che soddisfa il requisito previsto per l’indennità anche per più ipotesi regolate dagli articoli 31 , 32 e 33 , potrà beneficiarne una sola volta. A tal fine, è prevista una gerarchia tra le diverse tipologie di indennità previste:
– il diritto all’indennità di cui all’articolo 32, comma 1 (trattamenti pensionistici) prevale rispetto a tutte le altre indennità previste, compresa quella dell’articolo 31 ;
– qualora nel nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza sia presente un soggetto cui spetta l’indennità di cui all’articolo 31 (dipendenti) o 32 (trattamento pensionistico), sono queste a prevalere.L’indennità una tantum spetta:ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;È opportuno che i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai fini contributivi da parte dell’Inps.a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro.L’indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
PensionatiArt. 32 D.L. n. 50/2022L’indennità di 200 euro una tantum spetta a favore dei soggetti che possano vantare congiuntamente i seguenti requisiti:essere residenti in Italia;essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00.Danno diritto al bonus i trattamenti:di pensione o assegno sociale;di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;trattamenti di accompagnamento alla pensione.L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’Inps o dall’Ente previdenziale individuato dall’Inps attraverso il casellario centrale dei pensionati. 
Altri soggettiArt. 32 D.L. 50/2022Lavoratori domestici
L’indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022.Percettori di Naspi, Dis-coll e disoccupazione agricola
L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’Inps ai percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.Collaboratori coordinati e continuativi
L’indennità, erogata dall’Inps su domanda, spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.Ulteriori requisiti:iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all’indennità di 200 euro;non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.Percettori indennità Covid-19
L’Inps riconosce l’indennità ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport ai sensi dell’articolo 10, commi da 1 a 9 ex D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, dell’ulteriore indennità, concessa agli stessi soggetti sopra citati, ex art. 42 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.Lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittente
L’indennità spetta ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’Inps.Lavoratori dello spettacolo
Previa domanda, l’Inps eroga il bonus una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.Lavoratori autonomi occasionali
L’INPS, su domanda, eroga l’indennità ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Condizioni per godere del beneficio sono:l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 (quindi un reddito annuo superiore a 5.000 euro);essere iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 al 18 maggio 2022.Incaricati alle vendite a domicilio
L’Inps, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;titolari di partita IVA attiva;iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.Titolari reddito di cittadinanza
I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d’ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza.È, tuttavia, necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32 del D.L. n. 50/2022.Tutte le indennità indicate all’articolo 32 del D.L. n. 50/2022, salvo quelle a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, dei lavoratori domestici e dei titolari di reddito di cittadinanza saranno erogate successivamente all’invio delle denunce contributive del mese di luglio 2022 da parte dei datori di lavoro. 
Indennità a favore di professionistiArt. 33  D.L. n. 50/2022Prevista l’istituzione di un Fondo dedicato, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 l’individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l’importo, procedure per la richiesta e le modalità di erogazione.I soggetti interessati sono:i lavoratori autonomi;i professionisti iscritti alle gestioni Inps;coltivatori diretti, mezzadri e coloni;artigiani ed esercenti attività commerciali;imprenditori agricoli a titolo principale;pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne;gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.I predetti soggetti non debbono aver fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto. Il requisito reddituale non è, invece, fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo.

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