L’apprendistato è regolamentato dagli artt. da 41  a 47  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per promuovere la conclusione di tali contratti, il legislatore ha previsto, a favore del datore che assume con questa tipologia contrattuale, una serie di benefici di natura normativa, retributiva e contributiva. Di seguito esaminiamo le agevolazioni per l’apprendistato professionalizzante alla luce delle indicazioni di cui alla circolare Inps 14 novembre 2018, n. 108 , e del messaggio 10 aprile 2019, n. 1478.

Nozione

L’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, definisce l’apprendistato come quel particolare contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, che si articola nelle seguenti tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. apprendistato professionalizzante (d’ora in avanti anche apprendistato di II livello); e,
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

Benefici normativi

Età – I limiti di età minimi e massimi per poter essere assunti con contratto di apprendistato di II livello sono illustrati nella tabella che segue.

SoggettoEtà minimaEtà massimaNorma di riferimento
Soggetto non in possesso di una qualificazione professionale (1)1829Articolo 44, co. 1 ,
D.Lgs. n. 81/2015D.Lgs. n. 81/2015
Soggetto in possesso di una qualificazione professionale (1)1729 Articolo 44, co. 1  ,
D.Lgs. n. 81/2015 
Lavoratore beneficiario di indennità di mobilità (2) o di un trattamento di disoccupazioneNon sono previsti limiti di età Articolo 47, co. 4 ,
D.Lgs. n. 81/2015 
(1) La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti contrattuali sulla dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.(2) A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni concernenti la mobilità sono state abrogate.

Forma e contenuto – L’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, stabilisce che il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere in forma sintetica il piano formativo individuale (PFI) definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Durata e proroghe – In base a quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire:

  1. la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche;
  2. la durata anche minima (che la legge individua in almeno 6 mesi) del periodo di apprendistato, che non può superare i 3 anni, ovvero i 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

In relazione ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, l’articolo 44, comma 5 , del decreto in commento, ammette la possibilità per i CCNL più rappresentativi di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato che, in tal caso, può essere stipulato anche a tempo determinato.

Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.

Limitazioni numeriche e onere di stabilizzazione – Con riferimento al numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente ovvero tramite le agenzie di somministrazione autorizzate (a condizione che si tratti di somministrazione a tempo indeterminato, essendo esplicitamente vietata quella a termine), l’articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015, dispone quanto segue:

  1. a) il numero complessivo di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore;
  2. per i datori che dispongono di una forza occupazionale inferiore a 10 unità (quindi fino a 9 addetti già qualificati), il rapporto tra apprendisti e dipendenti qualificati o specializzati non può superare il 100%;
  3. i datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne hanno in numero inferiore a 3 (quindi fino a 2 lavoratori già qualificati), possono assumere al massimo 3 apprendisti;
  4. le limitazioni numeriche di cui sopra non trovano applicazione nei confronti delle imprese artigiane, per le quali operano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Inps, circolare 14 novembre 2018, n. 108 ).

DATORE DI LAVORO NON ARTIGIANO
Numero dipendenti qualificatiNumero massimo di apprendisti
da 0 a 33
da 4 a 91 ogni dipendente qualificato o specializzato: quindi da 4 a 9
da 10 in su3 apprendisti ogni 2 dipendenti qualificati o specializzati
DATORE DI LAVORO ARTIGIANO
Tipologia di impresaN. massimo di apprendisti
Impresa che non lavora in serieMassimo 18 dipendenti, inclusi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
Impresa che lavora in serie, con lavorazione del tutto automatizzataMassimo 9 dipendenti, inclusi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misuraMassimo 32 dipendenti, inclusi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
Impresa di trasportoMassimo 8 dipendenti
Impresa di costruzioni ediliMassimo 10 dipendenti, inclusi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
Ai fini del calcolo dei limiti numerici non sono computati: a) per un periodo di 2 anni, gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; b) i lavoratori a domicilio, purché non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana; c) i portatori di handicap (fisici, psichici ovvero sensoriali).Sono invece computati: a) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana; b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana; c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

L’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2015, condiziona – esclusivamente per i datori che occupano almeno 50 dipendenti – l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto professionalizzante alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi che precedono la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore (cd. “onere di stabilizzazione”), restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni ordinarie e per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.
Resta ferma la possibilità per i CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di individuare limiti diversi.

Gli apprendisti assunti in violazione dell’onere di stabilizzazione sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione del rapporto. In tal caso, quindi, vengono meno tutti i benefici connessi a tale peculiare tipologia contrattuale.

Trasformazione in apprendistato professionalizzante – Allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, successivamente all’ottenimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, è possibile trasformare il contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei 2 periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva nazionale o interconfederale.

Criteri di computo – Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva per l’applicazione di particolari normative ed istituti. Restano in ogni caso ferme le eventuali diverse previsioni di legge o di contratti collettivi.

Datori con sedi in più regioni – L’art. 47, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2015, dispone che i datori che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis  del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

Formazione di base – La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata – nei limiti delle risorse annualmente disponibili – dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda.
L’offerta ha quale finalità primaria l’acquisizione di competenze di base e trasversali per un massimo di 120 ore per la durata del triennio ed è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

Le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, devono essere comunicate – entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto – dalla regione al datore di lavoro, avvalendosi anche dei datori e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.

Violazione degli obblighi formativi – Le conseguenze per l’inadempimento nell’erogazione della formazione sono previste dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. Tale disposizione distingue due ipotesi:

  1. inadempimento nell’erogazione della formazione a carico del datore di lavoro di cui egli sia esclusivamente responsabile e che abbia anche portata tale da impedire la realizzazione delle finalità proprie dell’apprendistato di II livello: il datore è tenuto al versamento della differenza tra contribuzione versata e dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi contribuzione per omessa contribuzione;
  2. inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel PFI: il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando al datore un congruo termine per adempiere.

Contro il provvedimento del personale ispettivo è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Direttore della Direzione Territoriale del lavoro (oggi Ispettorato Nazionale del lavoro), il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il predetto termine il ricorso – che non sospende l’esecutività del provvedimento – si intende respinto.

Contratti di solidarietà difensivi –A fronte dell’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione degli articoli 12 e 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (recante il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), il Ministero del lavoro, nella nota 11 agosto 2016, n. 21, ha ammesso la possibilità, qualora le sopravvenute esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte esclusivamente con lavoratori che ricoprano mansioni non disponibili in organico, la cui assunzione sia funzionale anche a superare le condizioni di difficoltà che hanno dato luogo alla crisi aziendale, di procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva (consistente nel mantenimento dei livelli occupazionali) anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato. In tal caso andranno osservati gli ulteriori requisiti di legge, quali, in particolare:

  1. il numero massimo di apprendisti che è possibile occupare in relazione alle maestranze specializzate e qualificate; e,
  2. il possesso da parte del datore, ovvero dei suoi dipendenti, di esperienza e competenze tali da garantire all’apprendista una formazione adeguata rispetto alle finalità del contratto.

Risoluzione del rapporto – Con riferimento al recesso dal contratto di apprendistato di II livello valgono le seguenti precisazioni:

  1. durante il periodo di apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di licenziamento illegittimo;
  2. al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
  3. se nessuna delle parti recede, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In base a quanto previsto dall’articolo 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso; la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Per quanto concerne i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità (abrogata dal 1° gennaio 2017) o di un trattamento di disoccupazione, l’art. 47, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2015, dispone che nei loro confronti opera, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, del medesimo decreto (si vedano a tal fine le lettere b) e c) di cui sopra), la disciplina in materia di licenziamenti individuali.

Benefici retributivi

L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2015, prevede la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto o, in via alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.

Benefici contributivi

I benefici di natura contributiva riconosciuti al datore in caso di assunzione con l’apprendistato di II livello, sono diversificati a seconda che il datore occupi fino a 9 o almeno 10 dipendenti. A tal proposito l’Inps ha precisato che il momento utile ai fini della determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Per individuare i lavoratori da conteggiare o escludere in fase di computo dell’organico si veda la tabella che segue.

Tipologia di lavoratoreComputabilità
NO
Lavoratore a domicilioX 
Lavoratore a tempo determinato (1)X 
Lavoratore a tempo indeterminatoX 
Lavoratore a tempo parziale (2)X 
Apprendista X
Assenti sostituiti X
SostitutiX 
Assenti non sostituitiX 
Associati in partecipazione (3) X
Collaboratori coordinati e continuativi X
DirigentiX 
Distaccati: dipendenti da altra impresa X
Distaccati: propri dipendenti presso altra impresaX 
Impresa Familiare X
Lavoratori intermittenti (4)X 
Soci lavoratori X
Somministrati (sia a tempo determinato che indeterminato) (5) X
Stagisti/tirocinanti X
Telelavoratori (6)X 
(1) Ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2015, salvo diversa previsione, i lavoratori a tempo determinato sono computati tenendo conto del numero medio mensile di lavoratori a termine, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.(2) Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 81/2015, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; a tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.(3) In base a quanto previsto dall’articolo 2549 del codice civile, se l’associato è una persona fisica, il suo apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.(4) Ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015, il lavoratore intermittente è computato nell’organico della impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.(5) Il lavoratore somministrato è computato nell’organico dell’utilizzatore esclusivamente ai fini della applicazione di norme di legge o di contratto collettivo relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.(6) L’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede in via derogatoria che i datori privati che ricorrono al telelavoro per motivi connessi a esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari norme e istituti.

Di seguito il regime di contribuzione:

Datore di lavoroAnno di contrattoNorma di riferimento
I annoII annoIII annoIV anno e successivi
Fino a 9 dipendenti1,50% + 1,61% per Naspi3% + 1,61% per Naspi10% + 1,61% per Naspi10% + 1,61% per NaspiArt. 1, co. 773, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Almeno 10 dipendenti10% + 1,61% per Naspi10% + 1,61% per Naspi10% + 1,61% per Naspi10% + 1,61% per Naspi
Nota bene Per quanto concerne l’apprendista, la contribuzione a suo carico è sempre pari al 5,84%.

Nell’apprendistato la retribuzione soggetta a contributi non va adeguata, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera: ne deriva che il calcolo dei contributi dovuti per gli apprendisti è effettuato con riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta, fermo il rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale (Inps, circolare 14 novembre 2018, n. 108 ).

In base a quanto previsto dall’articolo 47, comma 7 , del decreto legislativo in commento, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Quanto al regime contributivo applicabile in caso di trasformazione, operata da un datore con un numero di addetti pari o inferiore a 9, del contratto di apprendistato di I livello in contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali ai sensi dell’articolo 43, co. 9, del decreto legislativo n. 81/2015, vale quanto segue:

  1. posto che la trasformazione di cui sopra non comporta la costituzione di un nuovo rapporto, ma la continuità dell’originario contratto subordinato stipulato tra le parti, l’articolo 1, co. 773, 5° periodo , della legge n. 296/2006 (che prevede, per i datori con un organico fino a 9 unità, la riduzione dell’aliquota contributiva in ragione dell’anno di vigenza del contratto di apprendistato) si applica solo ai periodi contributivi relativi alla formazione di I livello;
  2. dalla data di trasformazione del contratto, l’aliquota contributiva a carico del datore è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
  3. il datore deve inoltre versare l’aliquota di finanziamento della NASpI (1,31%) e dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%);
  4. infine, per i datori che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015, in materia di ammortizzatori sociali, la contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà (Inps, messaggio 10 aprile 2019, n. 1478 ).

Integrazioni salariali – A seguito di quanto previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 148/2015, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di II livello, è stata estesa l’applicazione delle integrazioni salariali, con conseguente insorgenza dell’obbligo contributivo; in particolare:

  1. gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere solo alla CIGO, sono destinatari solo della CIGO;
  2. gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere sia alla CIGO sia alla CIGS, sono destinatari solo della CIGO;
  3. gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere solo alla CIGS, sono destinatari solo di tale trattamento, ma solo per il caso in cui l’intervento sia stato richiesto per crisi aziendale.

In base alle indicazioni fornite dall’Inps nel messaggio 5 gennaio 2016, n. 24, per gli apprendisti con contratto professionalizzante occupati in aziende destinatarie della sola CIGS, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista). La contribuzione è sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2012 per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto professionalizzante.

L’aliquota contributiva della CIGO è modulata come segue:

  1. industria fino a 50 dipendenti: 1,70%;
  2. industria oltre 50 dipendenti: 2%;
  3. industria e artigianato edile – Operai: 4,70%;
  4. industria e artigianato lapideo – Operai: 3,30%;
  5. industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti – Impiegati/Quadri: 1,70%;
  6. industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti – Impiegati/Quadri: 2%.

Benefici contributivi: mobilità e disoccupazione 

Modificando le istruzioni di cui al messaggio n. 2243/2017 , l’Inps ha precisato che, a seguito dell’abrogazione degli artt. 8 e 25 della legge n. 223/1991, le agevolazioni previste per tale fattispecie restano valgono solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016  i cui effetti si protraggano dopo (cfr. tabella).

Percettori di indennità di mobilità assunti entro il 31 dicembre 2016
per i primi 18 mesi l’aliquota a carico datore è il 10%, quella del lavoratore è il 5,84%, oltre a eventuali contributi per finanziare CIGO/CIGS o i fondi di solidarietà;non si applica la riduzione contributiva per i datori che fino a 9 dipendenti;non è dovuta la contribuzione di finanziamento NASpI (1,61%);non si conservano i benefici contributivi in capo al datore per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione;al datore spetta l’incentivo economico del 50% della indennità di mobilità ordinaria che sarebbe stata erogata al lavoratore per il residuo periodo;dal 19° mese, la contribuzione datoriale è piena, quella a carico apprendista resta 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.
Percettori di indennità di mobilità assunti dal 1° gennaio 2017
Il regime è identico a quello (esposto appena di seguito) per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione. La contribuzione è incrementata dalla percentuale di finanziamento dei fondi di solidarietà, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, Titolo II. Per le regolarizzazioni cfr. paragrafo 4 della circolare Inps.

Contribuzione: beneficiari di trattamento di disoccupazione 

Il regime contributivo, in questa ipotesi, anch’esso non soggetto a limiti di età, è quello di cui alla tabella sotto riportata.

Apprendistato II tipo con beneficiari di trattamento di disoccupazione
si applica la riduzione dell’aliquota a carico datore per tutto il periodo di formazione: 3 anni o 5 per il settore artigiano (l’aliquota totale, per i datori con più di 9 dipendenti, è 17,45% (11,61% datore + 5,84% apprendista);è dovuta la contribuzione NASpI (1,31%), e per i fondi interprofessionali (0,30%);è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo a datore e lavoratore per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo di formazione.Per datori fino a 9 dipendenti, l’aliquota totale è: 8,95% (3,11% datore e 5,84% apprendista) per i primi 12 mesi; 10,45% (4,61% datore e 5,84% apprendista) per i mesi dal 13° al 24°; 17,45% (11,61% datore e 5,84% apprendista) dal 25° al 36° mese (60° artigiani).

A fine apprendistato, se il rapporto prosegue, l’aliquota a carico datore e lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali. Inoltre, si applica il D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto e il datore soggetto ai fondi di solidarietà (Titolo II D.Lgs. n. 148/2015), deve versare la relativa contribuzione di finanziamento.

Diversamente dalle assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2016, non è previsto alcun incentivo economico per i datori che assumano in apprendistato i percettori di indennità di disoccupazione.

Infine, tale regime si applica solo alle assunzioni in apprendistato di beneficiari di un trattamento di disoccupazione e, quindi, solo alle assunzioni di coloro che abbiano già ricevuto comunicazione di accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione e assunti non prima della data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale. 

Agevolazioni temporanee – La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha previsto una particolare forma di agevolazione che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (anche con contratto di apprendistato professionalizzante) di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro. Se si desidera approfondire tale argomento si veda l’apposita scheda “Assunzioni agevolate: esonero contributivo 2017 e 2018”.

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