Proroga secondo acconto 2023
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli Redditi 2023, IRAP 2023 e IVA 2023.
La proroga:
Differenziandosi dalle consuetudini degli anni precedenti è stato precisato che non viene modificata la scadenza del 31 luglio per l’effettuazione dei versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga al 20 luglio riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” che sono riferiti a:
I soggetti interessati alla proroga sono coloro che rientrano nelle seguenti casistiche:
Come precisato dal comunicato stampa, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
Al contrario, non possono rientrare nella proroga in esame:
Non possono, in ogni caso, rientrare nel perimetro della citata proroga i soggetti IRES tenuti al versamento delle imposte, nei termini ordinari, in data successiva al 30 giugno 2023.
Nel caso in cui un contribuente volesse optare per la rateizzazione degli importi dovuti come saldo o come acconto di imposte e contributi deve considerare che il termine di versamento della prima rata è riferito alla nuova scadenza prorogata al 20 luglio senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Però, per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, non muta il termine originariamente previsto dalla normativa e riferito al:
Il diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, come per gli anni precedenti, anche tale versamento potrà beneficiare della proroga senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Considerato il dato testuale del Comunicato stampa la proroga dovrebbe fare riferimento anche al versamento del saldo IVA relativo al 2022.
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo all’originaria scadenza.
Considerando che i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, se sono rispettate le condizioni anzidette, anche questi versamenti potranno beneficiare della proroga al 20 luglio senza alcuna maggiorazione.
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Il 730 e il modello Redditi 2023, periodo d’imposta 2022, recepiscono le novità conseguenti all’introduzione dell’assegno unico, in vigore dal 1° marzo 2022, rispetto alle
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Domanda: Per un’attività iniziata nel corso dell’anno 2023 in regime forfetario sono obbligato ad emettere la fattura elettronica? Risposta: non vi è alcun obbligo di
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