Come di consueto, entro il prossimo 27 dicembre va effettuato il versamento dell’acconto IVA per l’anno in corso utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:

STORICO88% dell’ultima liquidazione Iva dell’anno precedente
PREVISIONALE88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso
OPERAZIONI EFFETTUATE100% dell’IVA a debito sulle operazioni effettuate fino al 20/12 dell’anno in corso

METODO STORICO

Con il “metodo storico” il contribuente determina l’acconto in misura pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata; in particolare:

CONTRIBUENTEBASE DI RIFERIMENTO 
MensileSaldo a debito liquidazione dicembre anno precedente
 
Mensile “posticipato”Saldo a debito liquidazione dicembre anno precedente effettuata sulla base delle operazioni di novembre anno precedente
Trimestrale “speciale”Saldo a debito liquidazione 4° trimestre anno precedente
Trimestrale(saldo a debito)Debito da dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente (saldo + acconto)Non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale (Risoluzione n. 157/E del 2004 ).
Trimestrale(saldo a credito)Saldo a debito senza considerare il maggior acconto anno precedente (ossia quanto dovuto per l’anno precedente, pari alla differenza tra l’acconto versato e il credito IVA annuale) 

1) Un contribuente mensile presenta il saldo della liquidazione IVA del mese di dicembre anno x-1, al lordo dell’acconto , pari a euro 5.320.
L’acconto IVA per l’anno x è pari a euro 4.681,60 (5.320 x 88%).

2) Un contribuente trimestrale ha versato con il modello IVA anno x un importo pari a euro 1.717 (di cui euro 1.700 saldo IVA a debito + euro 17 interessi 1%), avendo versato euro 1.230 a titolo di acconto. Considerato che l’IVA dovuta per il 2015 è pari a euro 2.950 (1.717 – 17+ 1.250) l’acconto IVA per l’anno x ammonta a euro 2.596 (2.950 x 88%).

3) Un distributore di carburante presenta il saldo della liquidazione IVA del 4° trimestre anno x-1, al lordo dell’acconto, pari a euro 7.680.
L’acconto IVA per l’anno x è pari a euro 6.758,40 (7.680 x 88%).

CASI PARTICOLARI

Adeguamento parametri/studi di settore

Per il soggetto che nell’anno precedente si è adeguato ai parametri/studi di settore, la determinazione dell’acconto IVA non è influenzata da tale scelta (detto adeguamento è stato, infatti, effettuato “fuori dichiarazione”).

Contabilità separate

Per i soggetti che adottano il regime di contabilità separata (ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972):

  • per opzione: il volume d’affari è determinato in modo unitario e pertanto le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività;
  • per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione): l’acconto va commisurato all’importo dovuto in sede di:
  • liquidazione dicembre anno precedente: per le attività “mensili” e “trimestrali speciali”;
  • dichiarazione IVA relativa all’anno precedente: per le attività “trimestrali”.

Variazione regime liquidazione periodica

Qualora un contribuente, a seguito della variazione del volume d’affari, abbia adottato nell’anno un diverso regime di liquidazione periodica rispetto all’anno precedente, sono previste particolari modalità di determinazione della base imponibile; in particolare:

Passaggio da regime trimestralea mensileSe il soggetto Iva è passato dal regime trimestrale nell’anno precedente a quello mensile nell’anno precedente, dovrà confrontare il “dato previsionale” dell’anno in corso con il “dato storico”, costituito da:1/3 dell’imposta versata in sede di dichiarazione IVA dell’anno in corso;1/3 dell’IVA versata per il 4° trimestre dell’anno precedente(trimestrali “speciali”).
Passaggio da regime mensilea trimestraleSe il soggetto IVA è passato dal regime mensile nell’anno precedente al regime trimestrale nell’anno in corso, dovrà confrontare il “dato previsionale” dell’anno in corso con il “dato storico” rappresentato dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre – novembre – dicembre anno precedente al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre anno precedente.

4) Supponiamo che la ditta Verdi, trimestrale nell’anno x-1, diventi mensile nell’anno x; se l’IVA dovuto in sede di dichiarazione relativa all’anno x-1 risulta pari a euro 6.600 avremo che:
– la base imponibile per l’anno x è pari a euro 2.200 (6.600/3)
– l’acconto èer l’anno x sarà pari a euro 1.936 (2.200 x 88%).

5) Supponiamo che la ditta Neri, mensile nell’anno x-1, diventi trimestrale nell’anno x; tenuto conto dei saldi delle seguenti liquidazioni periodiche:

ottobre anno x-1euro 2.850
novembre anno x-1euro 1.780
dicembre anno x-1(acconto + saldo)euro 2.240
euro 6.870


L’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno x sarà pari a euro 6.045,60 (6.870 x 88%).

Soggetti ex minimi/forfetari

Il soggetto (ex minimo o forfetario) che nell’anno in corso ha adottato il regime Iva ordinario con effettuazione delle liquidazioni IVA mensili/trimestrali, non avendo una base di riferimento per l’anno precedente non è tenuto al versamento dell’acconto Iva.

Operazioni straordinarie

In occasione delle seguenti operazioni:

  • cessione
  • conferimento d’azienda
  • successione o donazione
  • fusione/scissione/ trasformazione

si verifica, in generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione (se l’atto non esclude il subentro nel debito/credito Iva).

Pertanto, laddove si sia in presenza di “passaggio” del debito/credito Iva, il beneficiario subentra per “continuità” in tutte le posizioni attive e passive del “dante causa”, ivi incluso l’obbligo di versare l’acconto Iva sulla base della situazione esistente nell’anno precedente.

È, tuttavia, possibile utilizzare anche uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.

METODO PREVISIONALE

In alternativa al metodo storico, è possibile adottare il c.d. “metodo previsionale; in tal caso, l’acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento.

A tal fine è necessario:

  • che l’acconto non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto;
  • fare una corretta stima delle fatture da emettere/ricevere entro fine anno.

Il contribuente che applica tale criterio rischia di effettuare un versamento inferiore al dovuto; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato sulla determinazione dell’ “effettivo” ammontare dell’acconto tenuto conto delle operazioni effettuate al 20 dicembre (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72) e non solo di quelle fatturate e registrate.

Come precisato dalla Circolare n. 40/1993, tale metodo, al fine di determinare l’IVA relativa alle operazioni effettuate, tiene conto non solo dell’imposta afferente le operazioni registrate nel periodo, ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna/spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.).

In pratica, l’importo da versare, nella misura del 100% (e non all’88%), emerge dalla somma algebrica dei seguenti elementi:


ELEMENTISOMMA ALGEBRICA TRA:
con segno +– l’IVA a debito relativa alle operazioni annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nel periodo:1/12 – 20/12, per i contribuenti mensili1/10 – 20/12, per i contribuenti trimestrali- l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20/12, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione. A tal fine dovranno essere considerate:le cessioni tramite DDT fino al 20/12 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20/12, non ancora annotate;le fatture emesse fino al 20/12 (anche se non incassate), non ancora annotate.Le fatture differite emesse entro il 15/12 se mensili ovvero entro il 15/10 se trimestrali, relative a consegne/spedizioni effettuate a novembre (o settembre se trimestrali), non rilevano nel calcolo dell’acconto.
con segno –– l’IVA a credito relativa ad acquisti e importazioni annotati (registro acquisti) nel periodo:1/12 – 20/12, per i contribuenti mensili1/10 – 20/12, per i contribuenti trimestrali- l’IVA a credito relativa ad operazioni intracomunitarie, la cui IVA a debito è stata già considerata (per effetto della doppia registrazione);- l’eventuale IVA a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente (novembre o 3° trimestre ).

Contabilità presso terzi

Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può (facoltà) determinare l’acconto in misura pari a 2/3 dell’IVA dovutasulla base delle operazioni registrate nel mese di novembre che daranno luogo alla liquidazione di dicembre 2016.

Autotrasporto

Gli autotrasportatori che (art. 74, D.P.R. n. 633/72) :

  • annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione;
  • ai fini del calcolo dell’acconto utilizzano il metodo delle “operazioni effettuate”;

determinano l’IVA a debito mediante la somma:

  • delle fatture emesse nel 3° trimestre annotate nel periodo 1/10 – 20/12
  • delle fatture emesse dal 1/10-20/12 anche se registrate nel primo trimestre dell’anno successivo.


Per tali soggetti è consigliato applicare il metodo “previsionale”, in quanto è possibile determinare con certezza l’IVA dovuta per il quarto trimestre 2016, così come “suggerito” anche dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 328 del 20 dicembre 1995.

Liquidazione Iva “per cassa”

Per i contribuenti che adottano la liquidazione Iva “per cassa” (art. 32-bis , DL 83/2012):

  • l’Iva a debito relativa alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate diviene esigibile nel momento di pagamento dei relativi corrispettivi; in particolare, l’imposta è esigibile decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione (art.6, DPR 633/72), a meno che l’acquirente o il committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali
  • l’Iva a credito relativa agli acquisti è detraibile al pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso 1 anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Ai fini dell’acconto Iva, i soggetti che utilizzano il regime in esame devono applicare le regole “ordinarie”; in particolare, l’applicazione del metodo delle operazioni effettuate consente di non tener conto dell’IVA relativa alle operazioni attive non incassate effettuate nel periodo 1/12 – 20/12 o 1/10 – 20/12, ferma restando l’impossibilità di considerare l’IVA relativa alle operazioni passive annotate nel medesimo periodo ma non ancora pagate.

SOGGETTI ESCLUSI DALL’ACCONTO

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti passivi che:


INIZIO ATTIVITÀhanno iniziato l’attività nel corso dell’anno
CESSAZIONE
ATTIVITÀ
contribuenti mensili: hanno cessato l’ attività entro il 30/11contribuenti trimestrali: hanno cessato l’ attività entro il 30/09
CON CREDITO
IVA NELL’ANNO PRECEDENTE
nel dicembre dell’anno precedente , avevano un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso (contribuenti mensili)nella liquidazione relativa al 4° trimestre dell’anno precedente presentavano un credito IVA (contribuenti trimestrali)dalla dichiarazione relativa all’anno precedente erano a credito IVA (trimestrali “per opzione”)prevedono di evidenziare un credito IVAnella dichiarazione annuale per l’anno in corso (trimestrali “per opzione”)prevedono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno in corso con un’ eccedenza detraibile d’imposta
IMPRESE AGRICOLE
produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72)
INTRATTENIMENTOesercitano attività di intrattenimento (art. 74 del D.P.R. n. 633/72)
FORFETTARIapplicano il regime forfetario ( legge n. 398/91)
MINIMI
hanno adottato il regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)sono usciti dal regime dei minimi/forfetari con applicazione del regime “ordinario”
FORFETTARIOhanno adottato il nuovo regime forfetario (legge n. 190/2014).
OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILIhanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’IVA.

SCOMPUTO DELL’ACCONTO

L’importo versato può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:

CONTRIBUENTEUTILIZZO DELL’ACCONTO
Mensile (anche “presso terzi”)liquidazione di dicembre 
(16/01 anno seguente)
Trimestrale specialeliquidazione del 4° trimestre (16/02 anno seguente)
Trimestraledichiarazione IVA 
(16/03 anno seguente)
Attività separate in regime di liquidazione IVA mistaliquidazione di dicembreliquidazione 4° trimestredichiarazione IVA(16/01 anno seguente)(16/02 anno seguente)(16/03 anno seguente)

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Come di consueto, il versamento dell’acconto IVA va effettuato:

  • entro il 27 dicembre
  • mediante F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario abilitato
  • utilizzando i seguenti codici tributo:
    • 6013” (contribuente mensile)
    • 6035” (contribuente trimestrale)
  • indicando quale periodo di riferimento l’anno per il quale si versa l’acconto.

Se l’importo da versare risulta inferiore ad euro 103,29 non si effettua alcun versamento.

Si rammenta, inoltre, che il suddetto acconto IVA:

  • non può essere rateizzato (art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997);
  • è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili;
  • non prevede la maggiorazione dell’1% per i contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” (Circolare n. 40/1993); questi, devono applicare la maggiorazione a titolo di interessi solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.

Annotazione dell’acconto versato

Come noto, non vi è più l’obbligo di annotazione sui registri Iva delle liquidazioni periodiche; tuttavia, la scelta di annotare l’importo versato a titolo di acconto IVA nel registro delle fatture emesse/corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione può rivelarsi utile in caso di controlli.

Acconto Iva e dichiarazione annuale

L’acconto IVA ed il relativo metodo di calcolo dovranno essere indicati nella dichiarazione annuale Iva.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA, è applicabile la sanzione del 30%. Tuttavia, il contribuente può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione; in particolare, la violazione può essere regolarizzata con il versamento della seguente sanzione ridotta:

Sanzione ridotta(codice tributo “8904”)Termine entro il quale si effettua il versamento
dallo 0,1% al 1,4%Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.
1,5%Tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza.
1,67%Entro 90 giorni dalla scadenza.
3,75%Oltre 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione.

Si rammenta che, in sede di regolarizzazione, oltre all’importo dovuto e alla sanzione ridotta, occorre versare anche gli interessi nella misura dello 0,2% annuo (codice tributo “1991”).

OMESSO VERSAMENTO IVA

Per il reato di omesso versamento Iva la soglia di punibilità è fissata a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Pertanto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni “chiunque”, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo:

  • omette il versamento dell’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale
  • se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

Il reato si realizza, quindi,  se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo. Entro il 27 dicembre anno x è opportuno monitorare l’omesso versamento risultante dal mod. IVA anno x.

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