In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative IMU TASI 2016, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

 

Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

 

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

 

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle del 2015), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2016, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2015).

 

scadenza Parametri di calcolo
Acconto 2016 16 giugno 2016 Aliquote 2015
Saldo 2016 16 dicembre 2016 Aliquote 2016

(se approvate entro 28 ottobre)

 

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

 

Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati Comune
3925 Fabbricati D Stato
3930 Fabbricati D (incremento) Comune

 

Codice tributo Tasi Immobile Destinatario versamento
3958 Abitazione principale e pertinenze Comune
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune
3960 Aree fabbricabili Comune
3961 Altri fabbricati Comune

 

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

 

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

 

L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu:

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

 

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

 

AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta:

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l’imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

In relazione all’esonero Tasi previsto dal 2016 per l’abitazione principale, in caso di immobile locato occorre tenere presente che:

 

Gli immobili interessati

IMU TASI 2016 si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

Dal 2016 l’abitazione principale, già esente da Imu, diviene esente anche dalla Tasi.

 

Imu Tasi
Fabbricati Æ SI SI
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati Æ NO

(solo A/1, A/8, A/9)

NO

(solo A/1, A/8, A/9)

Fabbricati rurali Æ NO SI
Aree fabbricabili Æ SI SI
Terreni agricoli Æ SI NO

 

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

 

Categoria catastale Moltiplicatore
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160
B 140
C/3 – C/4 – C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escluso D/5) 65
C/1 55

 

 

 

 

 

 

 

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

Si ricorda che dal 2016 è possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

 

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

 

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale

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