DECRETO FISCALE APPROVATO

L’Aula della Camera, nella seduta del 13 dicembre, ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto fiscale n. 119/2018 collegato alla Manovra, che nei giorni scorsi aveva incassato il via libera del Senato. Ricordiamo le principali disposizioni in materia fiscale in una prima sintesi del provvedimento, che nelle prossime ore approderà in Gazzetta Ufficiale. Numerose le novità in ambito tributario: dalla “pace fiscale” alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti, alle nuove norme sulla fatturazione elettronica e in materia di detrazione Iva. Rispetto al testo originario, approvato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, scompare la dichiarazione integrativa speciale di cui all’art. 9 del decreto, mentre nella “pace fiscale” entra la possibilità di definire le violazioni di natura formale.

 
 
 

 

INTERPELLO sui NUOVI INVESTIMENTI (ART. 01)

RIDUZIONE della SOGLIA

In sede di conversione è stata introdotta una norma che riduce da 30 a 20 milioni l’ammontare degli investimenti per i quali è possibile effettuare l’istanza di interpello prevista dall’art. 2 del “decreto internazionalizzazione” (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). La regola si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Disciplina dell’interpello

La norma richiamata ha introdotto la possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia, di presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. La norma precisa inoltre quanto segue:

  1. gli investimenti devono essere di importo pari ad almeno 30 milioni di euro ed avere ricadute occupazionali “significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento”;
  2. l’Amministrazione fiscale è tenuta a fornire una risposta entro 120 giorni, prorogabili di altri 90 giorni nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni (il secondo termine decorre dalla data di acquisizione di dette informazioni);
  3. tale risposta dev’essere scritta e motivata, e vincola il Fisco finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa;
  4. si applica comunque il principio del silenzio-assenso.

 

 

La “ROTTAMAZIONE-TER” (ART. 3)

AMBITO APPLICATIVO

La definizione sarà ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre  2017.

DOMANDA

Dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando i seguenti modelli (ai quali va allegato un documento di identità):

  • DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  • DA-2018-D, per la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.

Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

 

Effetti della domanda

La presentazione della dichiarazione di adesione determina:

  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).

 

Durc

Anche ai fini della “rottamazione-ter”, in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Lo prevede una disposizione introdotta in sede di conversione.

Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

PROCEDURA

Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

PAGAMENTO

Importi dovuti e non dovuti

VOCE

OBBLIGO di VERSAMENTO con la DEFINIZIONE

Capitale

SI

Interessi iscritti a ruolo

SI

Aggio

SI

Diritti di notifica della cartella di pagamento

SI

Spese esecutive eventualmente maturate

SI

Sanzioni incluse nei carichi

NO

Interessi di mora

NO

“Sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale

NO

 

Rate

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle  quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La scelta per il versamento rateale dovrà essere manifestata dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

 

“Lieve ritardo”

In caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi: lo prevede una norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge.

 

Interessi per i versamenti rateali

Si applicheranno – a decorrere dal 1° agosto 2019 – nella misura del 2 per cento annuo.

Non si applica l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

Compensazione

È ammessa la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A..

 

Procedure esecutive avviate prima dell’adesione alla definizione

Saranno estinte con il versamento della prima o unica rata.

MODALITÀ di PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore in dichiarazione;
  • mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, si applicano l’art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, e il D.M. 24 settembre 2014.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla definizione agevolata in commento gli importi relativi a:

  • recuperi di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Ue 13 luglio 2015, n. 2015/1589;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

MULTE STRADALI

La sanatoria si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.

RAPPORTO con le PRECEDENTI “ROTTAMAZIONI”

I debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2018 e che entro il 7 dicembre 2018 effettuano il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – potranno usufruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Tale versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3 per cento annuo a partire dal 1° agosto 2019.

È precluso l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2017, che dovranno essere pagate entro il 7 dicembre 2018.

Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’art. 6, comma 13-ter , del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono tenuti ad effettuare il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso art. 6 del D.L. n. 193/2016 e dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali somme sono dovuti – dal 1° agosto 2019 – gli interessi allo 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione invierà un’apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati.

Possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

 

MICRO-CARTELLE (ART. 4)

AMBITO di APPLICAZIONE

La norma prevede l’annullamento automatico – alla data del 31 dicembre 2018 – dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000, calcolato alla data del 24 ottobre 2018 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

SOMME GIÀ VERSATE

La norma dispone inoltre quanto segue:

  • le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite;
  • le somme versate dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI: CARATTERISTICHE (ART. 6)

AMBITO APPLICATIVO

Si deve trattare di controversie tributarie:

  • nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate;
  • abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
  • in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

LITI ESCLUSE

Sono escluse dalla definizione le controversie:

  • relative ad atti privi di natura impositiva;
  • concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

DOMANDA

Dev’essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione.

IMPORTI DOVUTI

In sede di conversione sono cambiate le misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Si veda in particolare il seguente prospetto:

ADEMPIMENTO

VERSIONE del decreto pubblicata in Gazzetta Ufficiale (1)

VERSIONE del decreto approvata dal Senato (e quindi definitiva)

PERFEZIONAMENTO della DEFINIZIONE

Pagamento di un importo pari al valore della controversia; sono esclusi gli interessi, le sanzioni e gli altri accessori.

Identico.

Se l’Agenzia delle Entrate è soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione può avvenire con il pagamento:

del 50 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado

del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado

di 1/5 del valore, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado

del 15 per cento del valore, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado

Ricorso pendente iscritto nel primo grado

La controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia

Accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza

ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate

L’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto:

  • per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
  • in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio

Possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia

(1) Ed entrata in vigore il 24 ottobre 2018.

 

 

VALORE della CONTROVERSIA

Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

LITI sulle SANZIONI NON COLLEGATE al TRIBUTO

Per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni non collegate al tributo, occorre il pagamento del:

  • 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018;
  • 40 per cento negli altri casi (soccombenza del contribuente, mancanza di una pronuncia, ecc.).

LITI sulle SANZIONI COLLEGATE al TRIBUTO

Per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

RATEIZZAZIONE

È ammessa fino a 20 rate trimestrali per importi sopra i 1.000 euro.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

COMPENSAZIONE

Non è ammessa.

TERMINI

Le somme dovute per la definizione o la prima rata dovranno essere versate entro il 31 maggio 2019.

CONTROVERSIE AUTONOME

Occorre presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall’imposta di bollo.

Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

ASSENZA di IMPORTI da VERSARE

Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

SOSPENSIONE delle LITI

Le controversie definibili sono sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

SOSPENSIONE dei TERMINI di IMPUGNAZIONE

Per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019.

RAPPORTI con la “ROTTAMAZIONE”

Qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di “rottamazione” ex art. 1, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018.

DINIEGO della DEFINIZIONE

Dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2020 e potrà essere impugnato entro 60 giorni.

Il processo si estingue in mancanza di un’istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse.

ENTI LOCALI

Entro il 31 marzo 2019 gli enti locali possono applicare la definizione agevolata in esame alle controversie nelle quali sono parte.

COOBLIGATI

La definizione che sia stata perfezionata dal coobbligato, produce effetti anche per gli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA dei PVC (PROCESSI VERBALI di CONSTATAZIONE) (ART. 1)

CONDIZIONI

È possibile definire solo i verbali per i quali, alla data del 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

TERMINI

Sono definibili i processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018, attraverso la presentazione – entro il 31 maggio 2019 – di una dichiarazione integrativa o della prima dichiarazione, e il versamento – entro il 31 maggio 2019 – in unica soluzione  o della prima rata delle imposte autoliquidate.

 

Rateazione

È ammesso il versamento in un numero massimo di 20 rate. In sede di conversione è stato previsto che le rate successive alla prima debbano essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Fatta eccezione per quanto disposto sopra con riferimento agli interessi legali, non devono essere versati altri interessi e sanzioni.

COMPENSAZIONE

È esclusa.

TERMINI DI ACCERTAMENTO

Con riferimento ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui sopra, sono prorogati di due anni i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all’art. 57del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO (ART. 2)

ATTI DEFINIBILI

La norma prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per i seguenti atti, se notificati entro il 24 ottobre 2018 (semprechè non vengano impugnati e siano ancora impugnabili alla stessa data):

  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di rettifica e di liquidazione;
  • atti di recupero.

 

Disciplina

In materia è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 novembre 2018, n. 298724.

IMPORTI DOVUTI

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la medesima data.

INVITI al CONTRADDITTORIO

Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 24 ottobre 2018, potevano essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018.

ACCERTAMENTI con ADESIONE

Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 potevano essere perfezionati con il pagamento, entro il termine di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

PAGAMENTO RATEALE

Per tutte le definizioni di cui sopra è possibile optare per il versamento rateale, fino a 20 rate trimestrali di pari importo.

COMPENSAZIONE

È vietata.

VOLUNTARY DISCLOSURE

Gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, sono esclusi dalla definizione agevolata.

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE (ART. 9)

Nel corso dei lavori parlamentari è stata soppressa la norma che consentiva la presentazione di una dichiarazione integrativa speciale per le annualità pregresse.

 

DEFINIZIONE delle IRREGOLARITÀ FORMALI (ART. 9)

AMBITO APPLICATIVO

In sede di conversione del decreto è stato riscritto l’art. 9: la norma prevede ora la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle violazioni di natura formale, che:

  • non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi;
  • sono state commesse fino al 24 ottobre 2018.

 

Disciplina attuativa

Sarà contenuta in un apposito provvedimento.

VERSAMENTO

200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

 

Rateazione

Il versamento dovrà essere effettuato in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

VOLUNTARY DISCLOSURE

Sono esclusi dalla sanatoria gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227).

ATTIVITÀ ESTERE

La norma preclude inoltre l’accesso alla definizione agevolata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

VIOLAZIONI GIÀ CONTESTATE

Sono escluse dalla sanatoria in esame le violazioni che risultino già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

NOTIFICA della CONTESTAZIONE

Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di pvc, sono prorogati di 2 anni i termini per la notifica della contestazione (di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA per SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 7)

DEFINIZIONE AGEVOLATA degli ATTI del PROCEDIMENTO di ACCERTAMENTO (1)

Sono ammesse anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche che risultino iscritte al Coni alla data del 31 dicembre 2017: a tal fine occorre versare un importo pari al:

  • 50 per cento delle maggiori imposte accertate (per l’Iva si veda sotto);
  • 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

L’Iva è però dovuta per intero.

DEFINIZIONE AGEVOLATA delle LITI PENDENTI (1)

Si perfeziona con il versamento di un importo pari al:

  • 40 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
  • 10 per cento del valore della lite e al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio del Fisco nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
  • 50 per cento del valore della lite e al 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA di IVA e DAZI all’IMPORTAZIONE (ART. 5)

AMBITO APPLICATIVO

Possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell’Unione europea (quindi dazi) e di Iva riscossa all’importazione.

TERMINE per la DOMANDA di ADESIONE

30 aprile 2019

 

MODELLO

DA-2018-D

MODALITÀ di PRESENTAZIONE dell’ISTANZA

La domanda può essere:

  • consegnata agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione

oppure

  • inviata tramite pec insieme alla fotocopia del documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento. (1)

ADEMPIMENTI dell’AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE

Entro il 31 luglio 2019 saranno inviati la “Comunicazione delle somme dovute” e i bollettini di pagamento con le singole scadenze.

IMPORTI DOVUTI

Il contribuente è tenuto a pagare:

  • il capitale, e quindi il tributo;
  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • le spese sostenute dall’agente della riscossione;
  • un importo a titolo di interessi di mora. (2)

TERMINI di VERSAMENTO

Queste le scadenze:

  • I o unica rata: 30 settembre 2019
  • II rata: 30 novembre 2019
  • Versamenti successivi: (3) 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

MODALITÀ di PAGAMENTO

Sono le medesime viste sopra.

(1) Il cui elenco è pubblicato a pag. 4 del modello DA-2018-D e pubblicato sul portale web.
(2) Che sarà determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
(3) Massimo altre 8 rate; quindi in totale 5 anni.

 

NOVITÀ in MATERIA di FATTURAZIONE

FATTURA ELETTRONICA – SANZIONI (ART. 10)

Esclusa l’applicazione di sanzioni per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 in caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine, ma comunque nei termini relativi alla liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale): così dispone il nuovo art. 1, comma 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Si applicano invece le sanzioni nella misura del 20 per cento se la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. 

In sede di conversione in legge è stato previsto che per i contribuentiche effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile tale norma si applica fino al 30 settembre 2019.

 

Cessionario

Se il cessionario ha detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, nei confronti del medesimo non si applicano le sanzioni qualora il documento venga emesso entro i termini della propria liquidazione periodica.

FATTURA ELETRONICA – ESCLUSIONI – TERZO SETTORE (ART. 10)

In sede di conversione in legge è stato previsto che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (art. 1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). La norma precisa inoltre che detti soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65mila euro, sono tenuti ad assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo Iva.

Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari.

FATTURA ELETTRONICA – CONSERVAZIONE – SOGEI (ART. 10)

La disposizione, introdotta in sede di conversione in legge, prevede che per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi (art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

FATTURA ELETTRONICA – OPERATORI SANITARI (ART. 10-BIS)

La norma – introdotta in sede di conversione in legge – prevede che per il periodo d’imposta 2019, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esonero, peraltro, è limitato alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

FATTURA ELETTRONICA – OPERATORI che OFFRONO SERVIZI di PUBBLICA UTILITA’ (ART. 10-TER)

La norma – introdotta in sede di conversione – demanda ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (SdI) da parte dei soggetti passivi Iva che forniscono servizi disciplinati dai DD.MM. 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione (art. 1, comma 6-quater, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

Tali regole tecniche, peraltro, si applicheranno esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale.

EMISSIONE delle FATTURE (ART. 11)

Dal 1° luglio 2019, le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972).

REGISTRAZIONE delle FATTURE EMESSE (ART. 12)

Tutte le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972).

È peraltro confermata la deroga contenuta nell’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972.

NUMERAZIONE PROGRESSIVA delle FATTURE (ART. 13)

Viene abrogata (art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972).

DETRAZIONE IVA (ART. 14)

Il diritto alla detrazione può essere esercitato per tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100).

La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo.

REGISTRI IVA – SEMPLIFICAZIONI ed ESONERI (ART. 15)

A partire dalle operazioni Iva 2020, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti:

  • registri delle fatture emesse e degli acquisti (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72);
  • liquidazione periodica Iva;
  • dichiarazione annuale Iva.

 

Esoneri

Per i soggetti passivi Iva che – anche tramite gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – convalidano o integrano i dati contenuti in tali bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei citati registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto Iva, fatta salva la tenuta del registro dei ricavi dei soggetti in contabilità semplificata (ex art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973).

Permane comunque l’obbligo di tenere i registri Iva per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 5, del D.P.R. 600/1973 (art. 4, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

INVIO dei CORRISPETTIVI (ART. 17)

Viene introdotto l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Viene quindi superato l’attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

 A tal fine gli operatori dovranno dotarsi di strumenti hardware e software (i cosiddetti Registratori Telematici – RT).

 

Decorrenza

Tale obbligo entrerà in vigore:

  • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro;
  • dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.

“LOTTERIA dei CORRISPETTIVI” (ART. 18)

Partirà dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda che l’iniziativa è prevista dall’art. 1, commi da 537 a 544, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).

 

REVERSE CHARGE “FACOLTATIVO” (ART. 2, COMMA 2-BIS)

PROROGA

Disposta la proroga al 30 giugno 2022 dell’applicazione del reverse charge “facoltativo”. La norma, in particolare, modifica l’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, il quale attualmente dispone che l’inversione contabile “facoltativa” Iva per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 31 dicembre 2018.

Al riguardo si ricorda che:

  • per le operazioni di cui all’art. 199 della Direttiva 2006/112/CE, l’applicazione dell’inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un’autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato Iva di cui all’art. 398 della medesima Direttiva;
  • il successivo art. 199-bis della Direttiva 2006/112/CE ha individuato ulteriori fattispecie rispetto alle quali gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo del reverse charge (previa comunicazione al Comitato Iva);
  • l’art. 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del decreto Iva, indica le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga. Si tratta delle seguenti attività:
    1. cessioni di telefoni cellulari, esclusi componenti e accessori;
    2. cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (sono peraltro esclusi i computer e i loro accessori);
    3. cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
    4. trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili;
    5. trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
    6. cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

 

ASSEGNI PRIVI della CLAUSOLA di NON TRASFERIBILITÀ (ART. 9-BIS)

SANZIONI

In sede di conversione è stata introdotta una norma che – attraverso l’inserimento del comma 1-bis all’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – modifica la disciplina sanzionatoria relativa all’emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità. Si prevede in particolare che per tale violazione, se l’importo è inferiore a 30mila euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito.

La regola si applica:
• qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell’art. 67 del richiamato D.Lgs. n. 231/2007;
• anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24 ottobre 2018.

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