Può accedere già dal periodo d’imposta 2019 al nuovo regime forfetario il commercialista che fino al periodo d’imposta 2016 aveva adottato il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni, che nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfetario, aveva manifestato – attraverso la dichiarazione Iva – l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato. Nell’ipotesi descritta, quindi, non è necessario il rispetto del vincolo triennale: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 aprile 2019, n. 107 

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